Cassazione Civile, Ordinanza n. 24607/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta in materia previdenziale, nel corso della quale la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'INPS, ha rigettato la domanda originaria e ha condannato la parte attrice alle spese di entrambi i gradi di merito, ritenendo non operante l'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. perché la dichiarazione reddituale non risultava sottoscritta personalmente dalla parte e perché l'autocertificazione era stata prodotta solo in appello. In cassazione la parte soccombente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 152 ult. co. disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 e con l'art. 92 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione reddituale era già presente nel fascicolo di primo grado, spillata e sottoscritta accanto alla nota di iscrizione a ruolo. La censura, tuttavia, non riproduceva nel ricorso il contenuto della dichiarazione, impedendo alla Corte di verificarne la conformità alle prescrizioni di legge e la tempestività/pertinenza rispetto al giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto all'onere di trascrivere nel ricorso per cassazione il contenuto della dichiarazione reddituale sulla quale fondava la pretesa esenzione dalle spese, sicché non era possibile verificarne la conformità all'art. 152 disp. att. c.p.c. né stabilire se la dichiarazione fosse stata effettivamente tempestiva e riferibile al periodo richiesto. Conseguentemente è rimasta ferma la condanna alle spese pronunciata dalla Corte d'appello. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte ha dato atto che non andavano poste a carico dell'INPS perché il controricorso era tardivo. Ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Nei giudizi per prestazioni previdenziali l'esonero dalle spese richiede che la ricorrenza delle condizioni sia dichiarata nell'atto introduttivo; la dichiarazione successiva al primo grado non consente l'esonero per il procedimento già svolto e deve essere personale, non delegabile al difensore.
È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è risultata inammissibile per difetto di specifica riproduzione del contenuto dell'atto rilevante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1
Richiamato in combinazione con l'art. 152 disp. att. c.p.c. per la disciplina dell'esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione una statuizione sulle spese fondata sulla mancata prova dei presupposti per l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. deve riportare nel ricorso il contenuto della dichiarazione reddituale invocata, così da consentire il controllo di conformità alla legge.
- La dichiarazione necessaria per beneficiare dell'esonero dalle spese nei giudizi previdenziali deve risultare dall'atto introduttivo del giudizio; una dichiarazione resa solo in grado successivo non vale a escludere la condanna alle spese del procedimento già definito.
- La dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha natura personale e non delegabile al difensore; il relativo contenuto deve evidenziare in modo attuale e non retrospettivo i presupposti dell'esonero.
- In cassazione, la mera allegazione che un atto era già presente nel fascicolo di merito non basta se il suo contenuto non è riprodotto nel ricorso e non consente di verificare se esso integri davvero il presupposto normativo invocato.
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