Cassazione Civile, Ordinanza n. 25908/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un decreto di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna del Ministero della giustizia a corrispondere l’indennizzo per irragionevole durata di una procedura concorsuale. La società intimata era stata ammessa al passivo del fallimento di una società per un credito di euro 13.056,67 e aveva ottenuto un decreto monocratico di equa riparazione per euro 11.400,00 oltre accessori. Il Ministero aveva contestato che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001: secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto valorizzare non solo l’importo della pretesa, ma anche il rapporto con le condizioni economiche della parte, cioè capitale, fatturato, crediti e patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio, sostenendo che la nozione di irrisorietà andasse apprezzata in senso sia oggettivo sia soggettivo. Con l’unico motivo, il Ministero denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse trasformato la disciplina in una presunzione superata solo quando il valore della pretesa fosse oggettivamente minimo, indipendentemente dalle condizioni personali della parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del Ministero, affermando che la Corte territoriale si era correttamente attenuta alla nozione di "irrisorietà" elaborata in modo conforme alla giurisprudenza CEDU e di legittimità. In particolare, la Corte ha chiarito che l’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001 introduce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata solo quando la pretesa o il valore della causa siano oggettivamente irrisori, cioè bagatellari o privi di reale consistenza economica; una domanda di oltre euro 13.000 non poteva essere qualificata come irrisoria. Esclusa l’oggettiva esiguità della posta in gioco, non vi era spazio per un ulteriore scrutinio soggettivo basato sulle condizioni economiche della parte. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Corte ha dato atto che non vi era statuizione sulle spese, poiché l’intimata non aveva svolto difese.
Norme richiamate
norma che disciplina l’opposizione al decreto di equa riparazione
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001
prevede una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte
è richiamato come disposizione che, nella formulazione introdotta nel 2015, prevede la presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa
richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova contraria possa superare la presunzione di irrisorietà; la Corte non accoglie tale impostazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 117 Cost.
richiamato nel senso dell’obbligo di interpretazione convenzionalmente conforme della normativa interna
art. 35 CEDU
la Corte europea dichiara irricevibile il ricorso quando il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, salvo le eccezioni previste
art. 34 CEDU
richiamato come base dei ricorsi individuali dinanzi alla Corte EDU
art. 12 del Protocollo addizionale n. 14 alla CEDU
ha modificato l’art. 35 CEDU introducendo la soglia del "pregiudizio significativo"
legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 14
art. 1, comma 777, lettera d)
ha introdotto la formulazione dell’art. 2 bis L. 89/2001 richiamata dalla Corte
legge sull’equa riparazione per irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano realmente irrisori in senso oggettivo, cioè bagatellari o prive di apprezzabile consistenza economica.
- La clausola che impone di valutare l’irrisorietà anche in relazione alle condizioni personali della parte non trasforma il criterio in un giudizio di proporzione tra importo della domanda e situazione economico-patrimoniale del richiedente; tale valutazione soggettiva viene in rilievo solo dopo avere accertato una posta in gioco oggettivamente esigua.
- La nozione di irrisorietà va interpretata in modo convenzionalmente conforme alla giurisprudenza CEDU sul principio de minimis non curat praetor e sulla soglia minima di gravità del pregiudizio.
- Una domanda di recupero di un credito di importo superiore a poche centinaia di euro, e comunque di oltre 13.000 euro, non può essere qualificata come irrisoria per il solo fatto che sia rapportata alla solidità patrimoniale del creditore.
- Quando la posta in gioco non è oggettivamente minima, il giudice non deve compiere un ulteriore scrutinio soggettivo delle condizioni della parte per escludere il diritto all’indennizzo.
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