Cassazione Civile, Ordinanza n. 02484/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione della convenzione tra il Comune e un consorzio privato cui era stato esternalizzato il servizio di formazione professionale. La lavoratrice, già addetta a tale servizio, ha chiesto di accertare il proprio diritto a proseguire il rapporto alle dipendenze del Comune dopo la revoca dell’affidamento, sostenendo che le convenzioni stipulate con il consorzio prevedessero il suo rientro presso l’ente e richiamassero, in senso non tecnico, l’art. 2112 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto la domanda tardiva ai sensi dell’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010; la Corte d’appello ha invece escluso la decadenza e ha accolto la pretesa. Il Comune ricorre per cassazione con sei motivi: i primi tre contestano l’esclusione della decadenza, sostenendo che si trattasse di domanda di costituzione/accertamento del rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto e che il termine dovesse decorrere dalla revoca dell’affidamento o dalla cessazione del rapporto con il consorzio; il quarto motivo censura l’interpretazione delle convenzioni, assumendo che il rientro del personale fosse previsto solo in caso di effettiva reinternalizzazione del servizio o trasferimento d’azienda, circostanze non avvenute; i motivi quinto e sesto, relativi al trattamento retributivo nel passaggio, restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta i primi tre motivi, ritenendo insussistente la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, perché la domanda non mirava ad accertare il rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, ma a far valere il diritto alla prosecuzione del rapporto con il Comune per effetto delle clausole convenzionali. Accoglie invece il quarto motivo: il diritto alla riammissione in servizio non può fondarsi su una clausola negoziale che preveda il rientro del personale presso la P.A. in assenza di una reale reinternalizzazione del servizio o di un trasferimento d’azienda/servizio, poiché tale effetto è ammesso solo nei casi previsti dalla legge; se intesa diversamente, la clausola è nulla e improduttiva di effetti. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame coerente con il principio affermato; i motivi quinto e sesto sono dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010
La decadenza speciale si applica solo alle domande di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto; non si estende alla domanda di prosecuzione del rapporto con il medesimo datore in base a clausole convenzionali.
Richiamato in collegamento con la disciplina della decadenza per l’impugnazione del recesso e per le domande assoggettate a termini decadenziali.
Richiamati dai motivi per dedurre corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per sostenere che la controversia dovesse essere qualificata come domanda soggetta a decadenza.
Invocato per l’interpretazione della norma sulla decadenza e delle clausole convenzionali.
Usato per sostenere la corretta interpretazione delle clausole convenzionali secondo il senso letterale e sistematico.
Richiamato per preferire l’interpretazione che conservi effetti alla clausola, ma la Corte esclude che ciò possa legittimare un rientro del personale fuori dai presupposti di legge.
Il richiamo convenzionale a tale norma non può operare in via atecnica per consentire il rientro del personale presso la P.A. senza reinternalizzazione del servizio o trasferimento dell’azienda; in mancanza dei presupposti legali, la clausola è inefficace/nulla.
La decadenza è normalmente eccezione in senso stretto, quindi non può essere ampliata oltre i casi dedotti e contestati.
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come una delle sole ipotesi legali in cui è ammissibile il ritrasferimento dei rapporti di lavoro alla pubblica amministrazione.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedente conforme della Corte.
Eventuale tutela retributiva per l’attività medio tempore svolta, ove la clausola negoziale sia inefficace o nulla quanto al rientro del rapporto.
Massime di principio
- La decadenza speciale prevista per le domande di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto è di stretta interpretazione e non può essere applicata a domande che mirino, invece, a far valere la prosecuzione o la riattivazione del medesimo rapporto verso il soggetto originario in forza di specifiche pattuizioni.
- Il ritrasferimento di rapporti di lavoro verso una pubblica amministrazione, a seguito della cessazione di una concessione o esternalizzazione, è ammissibile solo nei casi previsti dalla legge e presuppone il verificarsi delle condizioni legali, come la reinternalizzazione del servizio o il trasferimento dell’azienda; una clausola negoziale non può sostituire tali presupposti.
- Se una clausola contrattuale o convenzionale è interpretata nel senso di imporre il rientro del personale presso la P.A. indipendentemente dai presupposti legali, essa è nulla o comunque improduttiva di effetti nella parte incompatibile con l’ordinamento.
- Il mantenimento in dotazione organica dei posti o un precedente amministrativo non bastano, da soli, a fondare un diritto alla riammissione in servizio in assenza dei requisiti normativi vigenti al momento della cessazione del rapporto con il soggetto privato.
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