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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02483/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, avvenuto nel 1997, di alcuni dipendenti comunali addetti ai centri di formazione professionale a un consorzio cui il Comune aveva affidato l’attività, in base a convenzioni del 1996 e del 2007 che prevedevano, in caso di cessazione del rapporto convenzionale, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il Comune ai sensi dell’art. 2112 c.c. Dopo il fallimento del consorzio nel 2012 e la revoca della convenzione, i lavoratori avevano già ottenuto con precedenti giudizi, definiti con giudicato, il diritto alla riassunzione presso il Comune e il pagamento delle retribuzioni arretrate. Nella presente causa essi chiedevano di mantenere, all’esito della riassunzione, il trattamento economico già goduto presso il precedente datore di lavoro. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo, con i primi tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi nei precedenti processi copriva anche il punto relativo all’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. nel suo complesso e, in particolare, escludeva una nuova interpretazione delle convenzioni del 1996 e 2007 in senso favorevole alla conservazione del livello retributivo. Gli ulteriori motivi riguardavano l’interpretazione delle convenzioni, l’applicabilità dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 e la misura del trattamento retributivo, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso del Comune, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’efficacia preclusiva del giudicato esterno. Ha affermato che nei precedenti giudizi era stato già accertato, come punto fondamentale comune alle controversie, che il richiamo all’art. 2112 c.c. nelle convenzioni aveva valore soltanto "atecnico" e serviva unicamente a garantire il riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze del Comune, non a estendere loro l’intero regime dell’art. 2112 c.c. Tale accertamento precludeva una nuova interpretazione della convenzione in senso diverso. La sentenza impugnata è quindi stata cassata, con assorbimento degli altri motivi del ricorso. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Torino, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di giudicato esterno così affermato e valutare le ulteriori pretese eventualmente coltivate dai lavoratori, anche sotto il profilo della diversa determinazione della retribuzione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude il riesame del punto fondamentale comune a due cause tra le stesse parti, anche quando il successivo giudizio abbia petitum diverso.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza passata in giudicato vincola le parti e impedisce di rimettere in discussione l’accertamento già compiuto sul punto decisivo comune.

  • art. 2112 c.c.

    Nel caso concreto il richiamo contenuto nelle convenzioni è stato ritenuto di valore solo atecnico e finalizzato al riassorbimento dei lavoratori, non all’estensione del regime legale di solidarietà e continuità economica previsto dalla norma.

  • art. 34 c.p.c.

    È richiamato per distinguere la pregiudizialità tecnica, che non fa giudicato salvo eccezioni, dalla pregiudizialità logica comune a più domande sul medesimo rapporto, che invece può essere coperta da giudicato.

  • art. 45 D.Lgs. nr. 165/2001

    È menzionato dalla Corte d’appello come base del principio di parità di trattamento economico, ma la Cassazione non si pronuncia su questo profilo perché assorbito.

  • art. 30 D.Lgs. nr. 165/2001

    Richiamato nei motivi del ricorso e nella motivazione della sentenza impugnata, ma il suo esame resta assorbito; la Corte d’appello aveva escluso un’applicazione analogica in presenza di specifica disciplina convenzionale.

  • art. 346 c.p.c.

    È evocato per le domande o questioni eventualmente riproposte in appello dai lavoratori, che dovranno essere esaminate in rinvio.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può precludere non solo la riproposizione della stessa domanda, ma anche il riesame di un punto fondamentale comune a più controversie tra le stesse parti, quando quel punto costituisca la premessa logica indispensabile della decisione già passata in giudicato.
  • Ai fini dell’efficacia preclusiva del giudicato occorre distinguere tra pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica: solo nella seconda, se il punto accertato è comune a domande diverse riferite al medesimo rapporto sostanziale, l’accertamento si estende al successivo giudizio.
  • Quando una convenzione o un accordo collettivo richiama una norma di legge in senso "atecnico", l’interpretazione del richiamo non può essere riaperta in un nuovo giudizio se un precedente giudicato ne ha già fissato la portata e la funzione.
  • Se il giudicato ha stabilito che un rinvio normativo era volto esclusivamente a garantire un determinato effetto protettivo, il giudice del merito non può attribuire successivamente al medesimo rinvio un significato più ampio incompatibile con l’accertamento irrevocabile già formato.

Come è indicizzato

MaterieGiudicatoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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