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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02419/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da una dipendente che lamentava di essere stata adibita, per un lungo periodo, a mansioni inferiori o comunque non coerenti con il proprio inquadramento e con il bagaglio professionale acquisito, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni con conseguente indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della lavoratrice, riformando il primo grado e condannando la società datrice di lavoro. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente considerato incontestato il contenuto di alcune e-mail, malgrado una specifica contestazione e nonostante tali e-mail fossero frammentarie e dialogiche, quindi inidonee a costituire l'unica o principale fonte di prova del demansionamento; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando anche gli artt. 2103 e 1460 c.c., e lamentando che le risultanze testimoniali erano state trascurate o non correttamente valutate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il principio di non contestazione opera sui fatti primari e non sui fatti secondari dedotti a fini probatori; nel caso concreto le e-mail erano state utilizzate come elementi di prova e la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla loro non contestazione, ma sulla loro autenticità non contestata ai fini dell'utilizzabilità probatoria, procedendo poi a una valutazione complessiva del materiale istruttorio, comprese le testimonianze. Le censure della società miravano in realtà a rivalutare il merito della prova, attività preclusa in cassazione, e non integravano né un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti attuali né una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    consente la trattazione camerale con deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di nullità dedotto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di errori attinenti alle regole legali di formazione della prova, non per contestare la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 115 c.p.c.

    è violato solo se il giudice utilizza prove non acquisite in atti

  • art. 116 c.p.c.

    è violato solo se il giudice attribuisce a una prova un regime diverso da quello legale o applica criteri di valutazione incompatibili con la norma

  • art. 416 c.p.c.

    fondamento del principio di non contestazione nel rito del lavoro; impone al convenuto di prendere posizione in modo preciso e tempestivo sui fatti allegati dall'attore

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione il peso attribuito alle prove o la rivalutazione delle deposizioni testimoniali

  • art. 2103 c.c.

    richiamato in relazione alla censura sul demansionamento e sulla correttezza dell'adibizione alle mansioni

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza incidere sull'esito del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il principio di non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere, mentre i fatti secondari dedotti soltanto come elementi di prova possono essere contestati in ogni momento.
  • La mancata contestazione dell'autenticità di un documento consente al giudice di utilizzarlo come mezzo di prova, ma non equivale a ritenere non contestati i fatti in esso narrati se questi restano oggetto di valutazione istruttoria complessiva.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, né contestare il maggior peso attribuito dal giudice di merito a talune prove rispetto ad altre.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite o attribuisca alla prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente lamentare una cattiva ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per censurare l'apprezzamento delle testimonianze o la scelta del giudice di merito tra prove contrapposte.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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