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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02413/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di tre contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un lavoratore e una società radiotelevisiva: i primi due, del 29 agosto 2002 e del 14 agosto 2003, stipulati in base al contratto collettivo aziendale dell'8 giugno 2000 in attuazione dell'art. 23 l. n. 56/1987, avevano ad oggetto ciascuno due programmi; il terzo, del 17 agosto 2004, era fondato sull'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, con causale produttiva riferita alla partecipazione alla realizzazione di due programmi televisivi. Il lavoratore ha chiesto la declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e della sentenza rescindente, oltre che degli artt. 1, comma 2, lett. e), l. n. 230/1962, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la corte di rinvio aveva erroneamente escluso il requisito della specificità dei programmi per i contratti relativi a una pluralità di programmi, requisito che invece sarebbe richiesto dal contratto collettivo; 2) violazione degli artt. 23 l. n. 56/1987, 1 e 3 l. n. 230/1962, 1362, 1364 c.c., preleggi e direttiva 1999/70/CE, per avere ritenuto sufficiente, ai fini della valida apposizione del termine, la sola indicazione del titolo del programma; 3) violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 368/2001, 1362, 1366 c.c., preleggi e direttiva 1999/70/CE, per avere ritenuto sufficientemente specifica la causale del terzo contratto solo perché richiamava "ragioni di carattere produttivo" e il titolo del programma. La società ha proposto controricorso e ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle somme versate in esecuzione della precedente sentenza favorevole al lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha interpretato il contratto collettivo aziendale dell'8 giugno 2000 nel senso che esso distingue due ipotesi: assunzione per un solo programma, per la quale basta l'unicità del programma; e assunzione per una pluralità di specifici programmi, per la quale è invece necessario anche il requisito della specificità. Ha quindi ritenuto errata la lettura della corte di appello, che aveva escluso la necessità della specificità nei contratti riguardanti più programmi e aveva reputato sufficiente la sola indicazione del titolo dei programmi. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della società.

Norme richiamate

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione delle norme sostanziali e contrattuali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia nel ricorso incidentale.

  • art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 230 del 1962

    Richiamato dalla parte ricorrente quale precedente disciplina dell'assunzione a termine per programmi radiotelevisivi e come termine di confronto interpretativo.

  • art. 23 l. n. 56 del 1987

    Norma richiamata quale base della contrattazione collettiva aziendale che disciplinava le assunzioni a termine in ambito RAI.

  • art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001

    Norma invocata con riferimento alla validità della causale del terzo contratto a termine.

  • art. 3 l. n. 230 del 1962

    Richiamato nel secondo motivo come parte del quadro normativo sulla disciplina del contratto a termine.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la violazione dei canoni ermeneutici nella interpretazione del contratto collettivo e dei contratti individuali.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto collettivo.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione delle clausole contrattuali e collettive.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione ai canoni di interpretazione secondo buona fede.

  • artt. 1, 12 e 15 preleggi

    Richiamati nel secondo e terzo motivo come parametri interpretativi e di coordinamento con la direttiva europea.

  • direttiva 1999/70/CE

    Invocata per sostenere che la causale del termine dovesse esprimere una condizione oggettiva e specifica, non la sola indicazione del titolo del programma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente; una lettura che ne svuoti il contenuto, anche implicitamente, integra violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • Quando una clausola collettiva in materia di lavoro a termine distingue tra assunzione per un singolo programma e assunzione per una pluralità di specifici programmi, le due ipotesi non possono essere assimilate: nella seconda è necessario il requisito ulteriore della specificità.
  • La specificità richiesta per le assunzioni a termine relative a più programmi non è soddisfatta dalla sola indicazione del titolo dei programmi, ma richiede l'indicazione di elementi idonei a qualificare il nesso diretto tra prestazione del lavoratore e caratteristiche del programma.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi e delle clausole di apposizione del termine devono essere applicati i canoni ermeneutici legali, valorizzando il dato letterale e sistematico senza ridurre a mera formula la causale giustificativa.
  • La motivazione relativa a un contratto a termine fondato su una pluralità di programmi non può essere tratta da principi riferiti a un contratto per un unico programma, se la disciplina collettiva distingue espressamente le due fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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