Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02410/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un lavoratore, autista inquadrato al terzo livello del c.c.n.l. Terziario, che aveva ottenuto in primo grado la condanna della società al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 31.878,05. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello della società confermando la decisione di primo grado. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando error in procedendo e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame documentale e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il ricorso era tardivo, poiché la sentenza d’appello risultava pubblicata il 21.12.2020 e il ricorso era stato notificato il 28.6.2020 oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., calcolato dalla data di pubblicazione del provvedimento digitale attestata dal cancelliere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha precisato che, per i provvedimenti redatti in modalità digitale, la data di pubblicazione coincide con l’attestazione di deposito effettuata dal cancelliere, che fa piena prova fino a querela di falso e segna il dies a quo del termine lungo per impugnare. Poiché il ricorso è risultato proposto oltre tale termine, non è stato esaminato nel merito l’unico motivo relativo alle violazioni processuali e all’omesso esame documentale. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata dalla ricorrente come base formale della censura per violazione di legge, ma la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente per dedurre erronea valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente per dedurre errori nella valutazione del materiale probatorio.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso di provvedimento digitale, la Corte ha individuato come data rilevante quella attestata dal cancelliere.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma indicata nel testo del P.Q.M. quale fonte della disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso va verificata con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata; per i provvedimenti redatti in modalità digitale, tale data coincide con l’attestazione di deposito apposta dal cancelliere, non con il mero deposito telematico del giudice.
  • L’attestazione di pubblicazione del provvedimento digitale costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso; da essa decorre il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo, deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di legittimità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.