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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02485/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di alcuni lavoratori, già dipendenti del Comune di Torino e addetti ai centri di formazione professionale, al CSEA in esecuzione di una convenzione tra Comune e consorzio, convenzione che prevedeva, in caso di cessazione, la prosecuzione dei rapporti con il Comune ai sensi dell'art. 2112 c.c. Dopo il fallimento del CSEA e la revoca della convenzione, i lavoratori hanno chiesto l'accertamento del diritto a essere riassunti dal Comune conservando il trattamento economico già percepito presso il CSEA, con conseguente pagamento delle differenze retributive; per uno di essi è stata chiesta anche la riliquidazione del trattamento pensionistico. Il Comune ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia preclusiva del giudicato formatosi in precedenti giudizi tra le stesse parti, nei quali era già stata interpretata la clausola convenzionale di richiamo all'art. 2112 c.c. in senso limitato alla sola riassunzione e non anche alla solidarietà per le retribuzioni maturate presso il CSEA; gli altri motivi, relativi all'interpretazione delle convenzioni, sono stati dichiarati assorbiti. L'INPS ha proposto ricorso incidentale sul solo tema della giurisdizione, sostenendo che la domanda pensionistica dovesse essere devoluta alla Corte dei conti e non al giudice ordinario. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale dell'INPS, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento del maggior trattamento retributivo con riflessi pensionistici, perché il petitum sostanziale non investiva direttamente la pensione ma il diritto alle differenze retributive. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune: ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi nei precedenti giudizi precludesse una nuova interpretazione della convenzione, in quanto il punto dell'efficacia del richiamo all'art. 2112 c.c. costituiva antecedente logico comune alle diverse domande e le precedenti sentenze avevano già accertato che tale richiamo era meramente atecnico e volto solo a garantire il riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze del Comune, non la prosecuzione degli effetti patrimoniali tipici della norma. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza impugnata e rigettando le domande dei lavoratori; le spese dell'intero processo sono state compensate. Il ricorso incidentale dell'INPS è stato rigettato; il ricorso principale è stato accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento degli altri.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'INPS e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda pensionistica. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'efficacia del giudicato esterno e aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori alle differenze retributive. Decidendo nel merito, ha rigettato tutte le domande dei lavoratori, comprese quelle pensionistiche del lavoratore interessato, in quanto venuto meno il presupposto logico dell'accertato maggior trattamento retributivo. Le spese sono state compensate per la complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale interno emerso nella fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    richiamo nella convenzione del 2007; interpretazione "atecnica"

    Il richiamo convenzionale non è stato inteso come integrale applicazione del regime legale di trasferimento d'azienda, ma solo come clausola di garanzia del riassorbimento dei lavoratori presso il Comune in caso di cessazione della convenzione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude il riesame del punto fondamentale comune già deciso tra le stesse parti, anche se la domanda successiva ha finalità diverse.

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività della decisione comporta l'efficacia preclusiva del giudicato interno/esterno secondo i limiti affermati dalla Corte.

  • art. 34 c.p.c.

    La pregiudizialità tecnica non produce giudicato sulla questione pregiudiziale, salvo domanda di parte o previsione di legge; diverso è il caso della pregiudizialità logica, che può essere coperta da giudicato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'onere di specificità del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente la puntuale indicazione del contenuto degli atti e della loro presenza nel fascicolo.

  • art. 360 c.p.c.

    Il Comune ha denunciato violazione di legge e vizi processuali; la Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della preclusione da giudicato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In relazione al rigetto del ricorso incidentale, la Corte ha dato atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata quale legge di modifica dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla Corte d'appello per affermare la parità di trattamento economico, ma la Cassazione non si è soffermata su tale profilo in quanto la decisione è stata assorbita dal giudicato.

Massime di principio

  • Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto sostanziale, il giudicato formatosi su un punto fondamentale comune preclude il riesame di quel punto anche se la domanda successiva ha petitum e causa petendi diversi.
  • Il giudicato esterno non richiede l'identità della domanda: è sufficiente che la questione decisa costituisca antecedente logico necessario della nuova decisione sul medesimo rapporto giuridico.
  • Nel distinguere tra pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica, solo la seconda può essere coperta da giudicato anche in assenza di domanda specifica, perché attiene a un punto fondamentale comune a più pretese derivanti dallo stesso rapporto.
  • Il richiamo convenzionale a una norma può essere interpretato in senso atecnico e limitato alla sola funzione espressamente perseguita dalle parti; una volta coperta da giudicato tale interpretazione, il giudice successivo non può reinterpretare diversamente la clausola.
  • La domanda volta all'accertamento di maggiori spettanze retributive di un dipendente pubblico resta devoluta al giudice ordinario anche se proposta dopo il collocamento in quiescenza e se produce riflessi sulla pensione, quando il petitum sostanziale non investe direttamente il trattamento pensionistico.
  • Se viene meno l'accertamento del presupposto logico che sorregge la pretesa retributiva, viene meno anche la domanda pensionistica che da quel presupposto dipende in via riflessa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaGiurisdizioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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