Cassazione Civile, Ordinanza n. 02427/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il computo, nella retribuzione dovuta per le ferie annuali, di alcune voci economiche previste dalla contrattazione aziendale di Trenord per i macchinisti. I lavoratori avevano chiesto che nella retribuzione feriale fossero incluse le indennità/incentivi per attività di condotta oraria, attività di riserva e assenza dalla residenza, sostenendo che tali compensi, corrisposti in modo continuativo e collegati alle mansioni tipiche della qualifica, facessero parte della retribuzione ordinaria e non potessero essere esclusi durante le ferie. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la nozione di retribuzione durante le ferie, secondo l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla Corte di giustizia, comprenda ogni importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e aveva escluso la prescrizione dei crediti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe attribuito valore vincolante a una lettura della Corte di giustizia non pertinente rispetto alla disciplina interna; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la contrattazione avesse legittimamente escluso le voci rivendicate dal computo feriale; 3) erronea applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, poiché il fine europeo sarebbe solo evitare una retribuzione irrisoria o dissuasiva, non imporre la coincidenza piena tra retribuzione ordinaria e feriale, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, contestando che la prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, rilevando che le questioni erano già state decise in senso contrario in precedenti riguardanti la medesima vicenda, e ha fatto applicazione del principio di fedeltà ai precedenti. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla Corte di giustizia, la retribuzione feriale deve comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dal godimento delle ferie; ha inoltre affermato che la verifica sulla concreta idoneità dissuasiva dell’esclusione di tali voci è valutazione riservata al giudice di merito. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale, perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza UE e, in ogni caso, la valutazione del caso concreto spetta al giudice nazionale. Il quarto motivo è stato respinto applicando il principio secondo cui, per i crediti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. 92/2012, nel rapporto a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei lavoratori.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, al fine di non dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie.
È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.
art. 36 Cost.
Invocato come parametro in tema di adeguatezza della retribuzione feriale.
Richiamato quale norma codicistica sulla fruizione delle ferie retribuite.
art. 20.3 contratto collettivo aziendale Trenord
La società sosteneva che la contrattazione collettiva avesse escluso le voci controverse dal computo della retribuzione feriale.
Richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi periodici; la Corte ne ha applicato il combinato disposto con l'art. 2935 c.c. nel senso che il termine decorre dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti alla data della l. 92/2012.
Considerato nel quadro delle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, che hanno inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro.
Base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per i presupposti del contributo unificato.
In combinato disposto con l'art. 2948 c.c., la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nei casi considerati.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali la retribuzione deve essere tale da non indurre il lavoratore a rinunciare o essere dissuaso dal godimento del riposo: devono essere inclusi i compensi stabilmente collegati alle mansioni e allo status professionale, anche se non tutte le voci percepite in servizio sono automaticamente dovute in ferie.
- La verifica se l’esclusione di determinate indennità dalla retribuzione feriale sia concretamente idonea a dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- Il giudice nazionale deve interpretare la disciplina interna e collettiva in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale è vincolante nell’ordinamento interno quanto al significato delle norme europee.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata più volte chiarita dalla giurisprudenza europea e la controversia dipenda soprattutto dall’applicazione di tali principi al caso concreto.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, nel rapporto a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, venendo meno il presupposto di una tutela adeguata e certa durante la sua vigenza.
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