Cassazione Civile, Ordinanza n. 31486/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso formulata dall'Agenzia delle Entrate e dell'accettazione da parte della contribuente; conseguentemente dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese vengono compensate per espresso accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2011. La contribuente sosteneva di non essere soggetta al tributo per assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, deducendo di esercitare la professione senza dipendenti, senza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e senza una vera associazione professionale con altri legali. La CTP rigettava il ricorso ritenendo integrata una società tra professionisti con i colleghi dello stesso studio; la CTR riformava accogliendo l'appello della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso che l'attività svolta insieme ad altri colleghi costituisse indice di autonoma organizzazione. Prima della decisione, tuttavia, l'Agenzia rinunciava al ricorso e la contribuente accettava la rinuncia.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come base dell'istanza di rimborso presentata dalla contribuente.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato quale norma che individua il presupposto dell'IRAP, negato dalla contribuente per difetto di autonoma organizzazione.
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato nel motivo di ricorso, in combinato disposto con l'art. 2, per contestare la decisione della CTR sul presupposto impositivo.
richiamato per dedurre una violazione delle regole sull'onere della prova in relazione al requisito dell'autonoma organizzazione.
utilizzato come base processuale per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, il giudizio di legittimità si estingue ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con cessazione della decisione sul merito delle censure.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede sulle spese secondo l'accordo intervenuto tra le parti.
- Nel contenzioso IRAP il tema dell'autonoma organizzazione resta il presupposto centrale della soggezione al tributo, ma nella presente decisione tale questione non viene scrutinata nel merito per effetto dell'estinzione processuale.
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