Cassazione Civile, Ordinanza n. 28104/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'euroritenuta applicata sui redditi di capitale di fonte estera per l'anno d'imposta 2015. La contribuente, poi deceduta, aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 del 2014 per regolarizzare attività finanziarie estere non dichiarate; successivamente aveva chiesto la restituzione della ritenuta estera operata dall'intermediario svizzero in base alla direttiva 2003/48/CE e all'Accordo UE-Svizzera del 26 ottobre 2004. La C.T.P. aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto, mentre la C.T.R. della Lombardia, su appello dell'Ufficio, aveva negato il rimborso ritenendo la voluntary disclosure assimilabile all'accertamento con adesione e, quindi, incompatibile con lo scomputo/rimborso dell'euroritenuta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'erede ha denunciato violazione di norme interne, convenzionali e unionale, sostenendo che la disciplina della voluntary disclosure non esclude il diritto al rimborso e che il diniego determina una doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, in tema di voluntary disclosure, il fatto che il reddito estero non sia stato dichiarato originariamente non impedisce, di per sé, il rimborso dell'euroritenuta già subita all'estero; la disciplina interna va coordinata con la direttiva 2003/48/CE, con l'Accordo UE-Svizzera e con le norme attuative, le quali vietano la doppia imposizione e consentono il rimborso o il credito d'imposta secondo la legislazione nazionale, purché applicati in modo conforme al diritto unionale e convenzionale. Ha escluso che il richiamo alla procedura di accertamento con adesione valga a trasformare la voluntary disclosure in un istituto equivalente, chiarendo che l'irretrattabilità della dichiarazione confessoria non preclude la richiesta di rimborso dell'euroritenuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal ricorrente.
art. 165, commi 1 e 8, T.U.I.R.
art. 165, comma 8; art. 169 richiamato nel motivo
La Corte ne dà una lettura coordinata con le fonti UE e convenzionali: la regola interna sul credito d'imposta e sulla necessaria indicazione in dichiarazione non esclude il rimborso dell'euroritenuta quando operi la disciplina sovraordinata contro la doppia imposizione.
Le disposizioni del T.U.I.R. si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
art. 9, comma 1, Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera
È richiamato come fonte convenzionale che vieta la doppia imposizione e supporta il diritto al rimborso.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 84 del 2005
Il richiamo riguarda le modalità di determinazione del credito e consente il rimborso dell'eccedenza o dell'intera ritenuta quando il credito non sia applicabile.
art. 14 della Direttiva 2003/48/CE
È inteso come base unionale del divieto di doppia imposizione e del diritto al rimborso secondo la legislazione nazionale.
art. 75 d.P.R. n. 600 del 1973
"nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia"
Conferma la prevalenza delle fonti internazionali rese esecutive in Italia sulle norme interne in materia di imposte sui redditi.
art. 117 Cost.
È richiamato nel motivo come parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali.
legge 15 dicembre 2014, n. 186
Ha introdotto la procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione di attività estere non dichiarate.
d.l. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 5-quater e ss.
Costituisce il contenitore normativo della collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014.
d.lgs. 18 aprile 2005, n. 84, art. 10
Disciplina l'euroritenuta e il suo coordinamento con il credito d'imposta/rimborso per evitare la doppia imposizione.
direttiva 2003/48/CE
La Corte la interpreta come fonte di armonizzazione fiscale settoriale, priva di distinzioni tra imposizione diretta ordinaria, sostitutiva o speciale, e idonea a impedire la doppia imposizione sui redditi da risparmio transfrontalieri.
Massime di principio
- In tema di redditi esteri emersi mediante collaborazione volontaria, il divieto di doppia imposizione imposto dalle fonti UE e convenzionali prevale sulla disciplina interna che subordina il credito d'imposta all'indicazione del reddito nella dichiarazione originaria.
- L'assenza di dichiarazione del reddito estero nell'annualità di riferimento non elimina automaticamente il diritto al rimborso dell'imposta o ritenuta assolta all'estero, quando la normativa sovraordinata ne riconosca la ripetizione secondo la legislazione nazionale.
- La voluntary disclosure non è assimilabile all'accertamento con adesione: il richiamo a istituti procedimentali affini serve solo a regolare gli effetti amministrativi della procedura, non a farne derivare l'irretrattabilità sostanziale di ogni profilo, incluso il diritto al rimborso di imposte estere.
- Le norme interne sul credito d'imposta e sul rimborso devono essere interpretate in modo conforme alle fonti unionale e convenzionale, evitando soluzioni che producano una sanzione indiretta o una doppia imposizione non giustificata.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la corretta applicazione del principio di non doppia imposizione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito riconoscendo il rimborso richiesto.
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