Cassazione Civile, Ordinanza n. 22576/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su verifica della Guardia di Finanza e su accertamento induttivo per asserita totale inattendibilità della contabilità. L'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi per vendite "in nero" per euro 76.500, ritenendo quella somma una ingiustificata liquidità di cassa attribuita dalla società a versamenti in contanti del socio amministratore. In primo grado il ricorso della società fu accolto solo per euro 18.004,79 relativi a buoni sconto, mentre il resto fu respinto. In appello la Commissione regionale confermò la legittimità dell'accertamento induttivo, ma ritenne che dovessero essere detratte, anche forfettariamente, le componenti negative/costi connessi ai maggiori ricavi, ricostruendo il reddito netto sulla base della percentuale media di utile di imprese similari del settore nella stessa area territoriale, nella misura del 10% dell'importo accertato. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che i costi non potevano essere forfettariamente detratti perché non certi e precisi; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione per avere la CTR riconosciuto d'ufficio costi occulti non richiesti dalla contribuente e qualificando erroneamente come finanziamenti dei soci quelle somme.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che, nel caso di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può fondare la pretesa anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque ricostruire il reddito netto tenendo conto, sia pure induttivamente e anche in via forfettaria, dei costi correlati ai maggiori ricavi occultati, per evitare di tassare il profitto lordo in violazione dell'art. 53 Cost. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva stimato i costi sulla base della redditività media di imprese analoghe del settore nello stesso territorio. Quanto all'ultrapetizione, la Corte ha escluso il vizio perché la contribuente aveva impugnato l'accertamento nel suo complesso e, comunque, la detrazione dei costi è necessaria come conseguenza legale dell'accertamento induttivo dei ricavi in nero. Nessuna pronuncia sulle spese, perché la società non si era costituita. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La norma sui costi deducibili si riferisce al diverso caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo; non impedisce, nell'accertamento induttivo, la determinazione anche forfettaria dei costi correlati ai ricavi occultati.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
In caso di accertamento induttivo l'Amministrazione può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve ricostruire l'intero reddito considerando anche i costi correlati.
art. 53 Cost.
Giustifica la necessità di tassare il reddito netto e non il profitto lordo.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice, nell'ambito di un accertamento induttivo dei ricavi in nero, determina i costi correlati secondo il criterio legalmente necessario della ricostruzione del reddito netto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si deduca l'erronea ricognizione della norma astratta, non la ricostruzione della fattispecie concreta o la misura del dato stimato in fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo processuale è infondato se la decisione non eccede i limiti del petitum, ma applica un principio necessario alla corretta rideterminazione del reddito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo dei ricavi occultati, il reddito imponibile deve essere ricostruito al netto dei costi correlati, anche se tali costi non risultano dalla contabilità ufficiale e debbano essere determinati in via presuntiva o forfettaria.
- L'art. 109 TUIR non impedisce la stima induttiva dei costi quando l'Amministrazione procede a un accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973; quella disposizione disciplina invece l'ipotesi in cui esista una dichiarazione, sia pure infedele, e i costi debbano risultare dal conto economico.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la mera quantificazione in concreto dei costi o dei ricavi, perché tale censura attiene al giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- Non configura ultrapetizione la sentenza che, investita dell'impugnazione di un accertamento su ricavi in nero, ridetermina il reddito tenendo conto dei costi necessari a evitare l'imposizione del profitto lordo anziché di quello netto.
- Per stimare i costi in via induttiva, il giudice può fare riferimento a parametri di redditività media di imprese similari operanti nello stesso settore e nella stessa area territoriale, se la motivazione risulta coerente con la ricostruzione del reddito netto.
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