Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10681/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha richiesto per l'anno 2013 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un centro di trasmissione dati operante in Italia e, in solido, del bookmaker estero per conto del quale esso trasmetteva le scommesse. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa, articolando otto motivi: in via pregiudiziale ha chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; ha poi dedotto la mancata traduzione in inglese dell'avviso di accertamento; ha sostenuto l'erroneità dell'assoggettamento del CTD e del bookmaker al tributo, contestando il presupposto soggettivo e quello territoriale dell'imposta; ha invocato i principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; ha censurato la compatibilità del tributo con l'art. 401 della direttiva IVA; ha denunciato l'erroneo diniego dell'esimente per obiettiva incertezza normativa; infine ha contestato la condanna alle spese, sia perché liquidate in favore dell'ADM rappresentata da un funzionario, sia per mancata compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di trattazione in pubblica udienza e quella di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già coperta da giurisprudenza costituzionale e unionale consolidata. Ha respinto il motivo sulla mancata traduzione dell'atto, osservando che non esiste una norma che imponga la redazione nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la ricorrente aveva dimostrato di avere compreso e contestato compiutamente la pretesa. Ha dichiarato infondati i motivi relativi ai presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica e alla dedotta discriminazione, ribadendo che il tributo colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia e che, per l'anno 2013, il bookmaker estero è soggetto passivo in via solidale. Ha escluso la violazione della direttiva IVA, affermando che l'imposta non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA. Ha confermato il diniego dell'esimente per obiettiva incertezza, perché per il 2013 la disciplina era chiarita dalla norma interpretativa del 2010. Ha infine ritenuto corretta la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione e ha giudicato inammissibile la censura sulla mancata compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Non impone la traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario; la mancata traduzione non determina di per sé invalidità dell'atto, occorrendo la prova concreta di un pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 267 TFUE

    Non è necessario il rinvio pregiudiziale quando la questione è già stata chiarita da giurisprudenza unionale consolidata e non presenta profili di reale novità.

  • artt. 56, 57 e 52 TFUE

    La libertà di prestazione dei servizi nel settore dei giochi d'azzardo può essere limitata da esigenze imperative di interesse generale; la normativa nazionale sull'imposta unica è stata ritenuta non discriminatoria e proporzionata.

  • art. 3 D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche con mezzi telematici e anche per conto di terzi, compresi operatori esteri; per l'anno 2013 il bookmaker estero resta obbligato in via solidale.

  • art. 1, commi 64 e 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La norma interpretativa chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione e individua come soggetti passivi anche coloro che gestiscono scommesse per conto di terzi o di operatori esteri, con obbligazione solidale del mandante.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 23 agosto 1988, n. 288

    Richiamato dalla ricorrente per il presupposto territoriale, ma la Corte ha ritenuto che l'imposta colpisce le attività di raccolta e gestione delle scommesse svolte in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento del bookmaker.

  • art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111

    Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Norma richiamata per il metodo di determinazione dell'imponibile forfetario collegato alla raccolta provinciale.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana è stata ritenuta compatibile con tale parametro.

  • artt. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sull'incertezza normativa, ma escluso il presupposto dell'esimente per l'annualità 2013.

  • art. 5, comma 1, e art. 6, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamati insieme all'art. 10, comma 4, L. 212/2000 per l'esimente da obiettiva incertezza; la Corte l'ha negata per il periodo d'imposta in esame.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'esimente per obiettive condizioni di incertezza non opera per il 2013, essendo la disciplina già chiarita dalla legge interpretativa del 2010.

  • artt. 12 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Legittimano la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza giustifica la condanna alle spese; la liquidazione operata dalla CTR è stata ritenuta corretta.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione come vizio motivazionale.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile è l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta nel territorio dello Stato, non la sola conclusione formale del contratto di scommessa, e il tributo può colpire anche operatori esteri che si avvalgano di intermediari stabiliti in Italia.
  • Per l'anno 2013, il bookmaker estero che operi per il tramite di un centro di trasmissione dati è soggetto passivo, in via solidale, dell'imposta unica sulle scommesse, secondo la disciplina interpretativa introdotta dalla L. n. 220/2010 e letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari ai sensi dell'art. 401 della direttiva IVA e può cumularsi con l'IVA, purché resti estranea alla struttura tipica dell'imposta sul fatturato.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o l'impossibilità effettiva di comprendere l'atto.
  • L'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa non è applicabile quando, per il periodo d'imposta contestato, la disciplina sia già stata chiarita da una norma interpretativa e dall'elaborazione giurisprudenziale, rendendo prevedibile l'obbligo tributario.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata adozione non è, di regola, censurabile in cassazione se la condanna segue il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione internazionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.