Cassazione Civile, Sentenza n. 24693/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riconosciuto a Gianluca D'Ancona, socio lavoratore di una cooperativa per il periodo 2003-2007, il diritto all'indennità di disoccupazione. L'INPS aveva negato la prestazione sostenendo che la cooperativa rientrava tra quelle elencate nel DPR n.602/1970, le quali erano escluse dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; la Corte di merito aveva ritenuto invece che disposizioni successive (in particolare la L. n.196/1997) avessero modificato detta esclusione estendendo l'assicurazione ai soci lavoratori delle cooperative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la disciplina previgente (DPR n.602/1970) avesse effettivamente escluso i soci delle cooperative indicate dall'assicurazione per la disoccupazione involontaria e che le successive norme (legge di delegazione n.142/2001 e il d.lgs. n.423/2001) non avessero operato una deroga o un'estensione automatica di tale esclusione. La definitiva estensione della copertura ai soci delle cooperative ricomprese nel DPR 602/1970 è avvenuta solo con la riforma del 2012 (legge n.92/2012) con efficacia dal 1° gennaio 2013. Pertanto per il periodo 2003-2007 non sussisteva diritto all'indennità: la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'originaria domanda di D'Ancona. Le spese di ciascun grado sono compensate.
Norme richiamate
R.D.L. n.1827/1935 (art. 37 e art. 40, n.7)
Ha definito l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione per i lavoratori subordinati del settore privato, escludendo originariamente chi era retribuito esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda; parametro storico da cui discendeva l'esclusione delle categorie cooperativistiche non ricomprese
Ha delegato il Governo a riordinare l'assetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di soci lavoratori, dando avvio alla disciplina speciale poi contenuta nel DPR n.602/1970
art. 1, primo comma: "assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale; assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratori"
Ha elencato analiticamente le categorie di cooperative e le tutele previste per i loro soci lavoratori; non ha incluso la disoccupazione involontaria tra gli eventi protetti, configurando un'esclusione normativa fino a successive modifiche
L. n.196/1997 (art. 24, commi 2, 4 e 5)
comma 4: "Le disposizioni in materia di indennità di mobilità ... si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro ..."; comma 5: "È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602..."
Ha esteso alcune tutele (es. mobilità) ai soci lavoratori di cooperative, ma ha espressamente confermato l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione per i soci delle cooperative individuate nel DPR 602/1970, limitando quindi l'effetto estensivo
Legge di delegazione che ha dato indirizzi per una riforma previdenziale delle cooperative (equiparazione contributiva), ma si è limitata a principi e criteri direttivi: non ha di per sé esteso le tutele inerenti l'evento disoccupazione per le cooperative escluse dal DPR 602/1970
art.1, comma 1: indicazione delle assicurazioni previste (a) invalidità, vecchiaia e superstiti; b) assegno per il nucleo familiare; c) prestazioni economiche di malattia e maternità; d) infortuni sul lavoro e malattie professionali
Ha attuato la delega per la riforma cooperativistica, individuando l'ambito di applicazione e le tutele estese, ma senza includere la disoccupazione involontaria per le cooperative ricomprese nel DPR 602/1970
art. 2, co. 38 (introduzione dell'"Assicurazione sociale per l'impiego")
Riforma degli ammortizzatori sociali che, con efficacia dal 1° gennaio 2013, ha esteso l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche ai soci lavoratori delle cooperative ricomprese nel DPR 602/1970
D.M. Ministero del Lavoro n. 71253/2013
Ha disciplinato in via transitoria l'entità della contribuzione e della prestazione a seguito dell'estensione della copertura introdotta dalla legge n.92/2012, regolando la fase di passaggio e la gradualità degli effetti
Decisione di riferimento: Cass. n.10778/2020
Precedente giurisprudenziale richiamato per i principi sull'applicazione delle tutele contro la disoccupazione ai soci delle cooperative, utile per interpretare la medesima disciplina, confermando che l'estensione delle tutele è avvenuta solo con interventi legislativi successivi alla vigenza del DPR 602/1970
Massime di principio
- Per i soci lavoratori di cooperative che svolgono le attività elencate nel DPR n.602/1970 non sussisteva diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n.92/2012 (1/1/2013).
- Una legge di delegazione (es. L. n.142/2001) non opera automaticamente modifiche sostanziali dei diritti assicurativi: occorre l'atto di attuazione (decreto legislativo) che esprima esplicitamente le modifiche agli eventi protetti per valere verso il passato.
- Se una norma successiva estende tutele a categorie prima escluse, l'efficacia temporale dell'estensione è determinante: in assenza di chiara efficacia retroattiva, la nuova tutela si applica solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.
- Nel contenzioso su prestazioni previdenziali, la qualificazione normativa della forma cooperativa e l'inclusione nell'elenco del DPR 602/1970 sono fattori decisivi per la sussistenza o meno del diritto pre-riforma.
- Per valutare richieste di prestazioni per periodi antenni alla riforma del 2012, è fondamentale verificare le disposizioni transitorie e le modalità di contribuzione effettivamente poste in essere; il versamento di contributi non comporta automaticamente l'obbligo dell'INPS se la prestazione non era prevista per legge nel periodo considerato.
- Nel dubbio interpretativo o in presenza di novità giurisprudenziali successive, la Cassazione può compensare le spese processuali quando la questione presenta profili di novità e contrasti giuridici rilevanti.
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