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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti della società committente, ritenuta coobbligata solidale con l'appaltatrice del servizio di pulizia per il pagamento di contributi, sanzioni civili e interessi di mora relativi a retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'appaltatrice, rimasti omessi. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione, escludendo sanzioni civili e accessori; la Corte d'appello aveva poi limitato l'esclusione delle sanzioni e degli accessori ai soli obblighi contributivi scaduti dopo il 10 febbraio 2012, ritenendo che fino ad allora operasse il collegamento automatico tra obbligazione contributiva e sanzioni civili anche per il coobbligato solidale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente mantenuto, almeno fino al 10.2.2012, l'automaticità delle sanzioni civili rispetto alla contribuzione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di quantificazione delle somme da scorporare dall'importo ingiunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si era attenuta all'orientamento di legittimità secondo cui, nel regime applicabile ratione temporis, la responsabilità solidale dell'appaltatore si estendeva anche alle sanzioni civili per la loro natura accessoria, automatica e predeterminata; ha inoltre affermato che la disciplina introdotta dall'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, che prevede la responsabilità del solo inadempiente per l'omissione contributiva negli appalti, è norma innovativa e non interpretativa, quindi non retroattiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva chiarito se la domanda di scorporo fosse stata proposta in primo grado, se fosse stata decisa e se vi fosse stato appello incidentale sul punto. La memoria depositata dalla ricorrente è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui introduceva nuove specificazioni delle censure. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    nel regime applicabile prima della modifica del 2012, la responsabilità solidale dell'appaltatore si estendeva anche alle sanzioni civili per l'omesso versamento contributivo; dopo la modifica, la disciplina è cambiata ma solo per il futuro

  • art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012

    ha natura innovativa e non interpretativa, perciò non si applica retroattivamente ai rapporti già sorti prima della sua entrata in vigore

  • L. n. 35/2012

    ha convertito il d.l. n. 5/2012, confermando l'intervento normativo che ha modificato il regime della responsabilità negli appalti

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico per sostenere l'interpretazione delle norme invocate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di legittimazione del motivo per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per dedurre nullità della sentenza per error in procedendo

  • art. 380-bis c.p.c.

    la memoria depositata in questa fase non può introdurre nuove circostanze o argomentazioni, ma solo illustrare i motivi già proposti

  • art. 378 c.p.c.

    come la memoria ex art. 380-bis, non consente nuove censure ma solo illustrazioni di quelle già dedotte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla modifica dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, la responsabilità solidale dell'appaltatore per i debiti contributivi dell'appaltatrice può estendersi anche alle sanzioni civili, quando queste abbiano natura accessoria, automatica e predeterminata rispetto all'obbligazione principale.
  • Una norma sopravvenuta che delimiti la responsabilità al solo obbligato inadempiente ha natura innovativa, non interpretativa, e non è retroattiva in mancanza di espressa previsione.
  • Il motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia deve essere specifico e deve indicare con precisione se e dove la domanda sia stata proposta, se il giudice di merito vi abbia omesso la decisione e se la parte abbia coltivato la questione con i rimedi processuali pertinenti.
  • La memoria depositata nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis e 378 c.p.c. non può ampliare il thema decidendum con nuove censure o specificazioni sostanziali, ma solo illustrare i motivi già ritualmente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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