Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti della società committente, ritenuta coobbligata solidale con l'appaltatrice del servizio di pulizia per il pagamento di contributi, sanzioni civili e interessi di mora relativi a retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'appaltatrice, rimasti omessi. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione, escludendo sanzioni civili e accessori; la Corte d'appello aveva poi limitato l'esclusione delle sanzioni e degli accessori ai soli obblighi contributivi scaduti dopo il 10 febbraio 2012, ritenendo che fino ad allora operasse il collegamento automatico tra obbligazione contributiva e sanzioni civili anche per il coobbligato solidale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente mantenuto, almeno fino al 10.2.2012, l'automaticità delle sanzioni civili rispetto alla contribuzione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di quantificazione delle somme da scorporare dall'importo ingiunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si era attenuta all'orientamento di legittimità secondo cui, nel regime applicabile ratione temporis, la responsabilità solidale dell'appaltatore si estendeva anche alle sanzioni civili per la loro natura accessoria, automatica e predeterminata; ha inoltre affermato che la disciplina introdotta dall'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, che prevede la responsabilità del solo inadempiente per l'omissione contributiva negli appalti, è norma innovativa e non interpretativa, quindi non retroattiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva chiarito se la domanda di scorporo fosse stata proposta in primo grado, se fosse stata decisa e se vi fosse stato appello incidentale sul punto. La memoria depositata dalla ricorrente è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui introduceva nuove specificazioni delle censure. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel regime applicabile prima della modifica del 2012, la responsabilità solidale dell'appaltatore si estendeva anche alle sanzioni civili per l'omesso versamento contributivo; dopo la modifica, la disciplina è cambiata ma solo per il futuro
art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012
ha natura innovativa e non interpretativa, perciò non si applica retroattivamente ai rapporti già sorti prima della sua entrata in vigore
ha convertito il d.l. n. 5/2012, confermando l'intervento normativo che ha modificato il regime della responsabilità negli appalti
richiamato come parametro ermeneutico per sostenere l'interpretazione delle norme invocate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di legittimazione del motivo per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per dedurre nullità della sentenza per error in procedendo
la memoria depositata in questa fase non può introdurre nuove circostanze o argomentazioni, ma solo illustrare i motivi già proposti
come la memoria ex art. 380-bis, non consente nuove censure ma solo illustrazioni di quelle già dedotte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Nel regime previgente alla modifica dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, la responsabilità solidale dell'appaltatore per i debiti contributivi dell'appaltatrice può estendersi anche alle sanzioni civili, quando queste abbiano natura accessoria, automatica e predeterminata rispetto all'obbligazione principale.
- Una norma sopravvenuta che delimiti la responsabilità al solo obbligato inadempiente ha natura innovativa, non interpretativa, e non è retroattiva in mancanza di espressa previsione.
- Il motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia deve essere specifico e deve indicare con precisione se e dove la domanda sia stata proposta, se il giudice di merito vi abbia omesso la decisione e se la parte abbia coltivato la questione con i rimedi processuali pertinenti.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis e 378 c.p.c. non può ampliare il thema decidendum con nuove censure o specificazioni sostanziali, ma solo illustrare i motivi già ritualmente dedotti.
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