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Sentenza

Sentenza n. 849/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 3035/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1489/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 14.11.2024, NOTIFICATA IL 29.11.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 7.650,72.

Giustizia amministrativa202503494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 7.650,72 per risarcimento del danno da reiterazione dei contratti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, chiedendo l'ordine al Ministero di corrispondere l'importo liquidato, oltre agli interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza azionata era stata notificata al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale, in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come riformulato dall'art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali per l'esecuzione del giudicato civile. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza del Tribunale di Torino, comprensive degli interessi legali richiesti, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione competente, con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Ha posto a carico del Ministero le spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. In considerazione della serialità dell'inadempimento ministeriale, ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere notificata in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevante per l'attestazione di conformità della sentenza civile notificata al Ministero.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, è necessario che la sentenza civile sia stata notificata in copia conforme e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a funzionari della struttura istituzionalmente competente, affinché adotti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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