Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Gorizia -OMISSIS- datato 3.12.2025, notificato il 7.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Gorizia, con ordine di lasciare il Comune di Ronchi dei Legionari entro 48 ore e divieto di ritorno per due anni senza autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, l’insussistenza dei presupposti applicativi, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, sostenendo che non fosse provata la sua appartenenza alle categorie di soggetti socialmente pericolosi né la sua pericolosità per la sicurezza pubblica. In secondo luogo, ha denunciato eccesso di potere per illogicità e sviamento, nonché difetto assoluto o carenza di motivazione, assumendo che il foglio di via fosse stato utilizzato quale strumento di repressione anticipata di condotte connesse all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, anziché come misura preventiva. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 2 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 3 della l. 241/1990, oltre a difetto di motivazione, illogicità manifesta e difetto di istruttoria, sostenendo che la durata biennale della misura, superiore al minimo legale, avrebbe richiesto una motivazione specifica. Il provvedimento si fondava sulla partecipazione del ricorrente a una manifestazione del 13 settembre 2025, durante la quale egli avrebbe acceso più fumogeni, coprendosi il volto, e su un’ulteriore manifestazione dell’8 ottobre 2025, nel corso della quale avrebbe partecipato a un blocco stradale. Il Questore aveva ritenuto che tali condotte integrassero elementi concreti di pericolosità e di possibile reiterazione di reati, rilevando inoltre l’assenza di residenza, domicilio, stabile dimora o legittimi interessi nel Comune destinatario del divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto provate, sulla base dell’annotazione di analisi delle immagini e dei filmati della Polizia Scientifica, della RAI e delle videocamere comunali, le condotte contestate nella manifestazione del 13 settembre 2025. Il Collegio ha valorizzato anche l’ammissione del ricorrente di avere acceso un fumogeno, ritenendo che, in un luogo pubblico ove sia presente un’adunanza di persone, anche l’accensione di un solo fumogeno sia idonea a porre in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica e costituisca illecito penale. Ha inoltre considerato il successivo episodio di blocco stradale dell’8 ottobre 2025, qualificato come ulteriore elemento indicativo della pericolosità e del rischio di reiterazione. Secondo il TAR, il foglio di via non era diretto a sanzionare la partecipazione a una manifestazione politica, ma era fondato su comportamenti concreti, attuali e documentati, dai quali il Questore aveva tratto il giudizio prognostico di pericolosità sociale. Il provvedimento risultava adeguatamente motivato anche quanto all’appartenenza del ricorrente a una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011; l’istruttoria era stata ritenuta completa e il contraddittorio era stato garantito mediante comunicazione di avvio del procedimento. Il giudice ha ribadito che la prognosi di pericolosità è espressione di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile soltanto per abnormità dell’iter logico, incongruenza della motivazione o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
La riconducibilità del soggetto a una delle categorie legalmente individuate costituisce, insieme alla pericolosità sociale, presupposto del foglio di via obbligatorio.
art. 2 d.lgs. 159/2011
La misura preventiva può essere adottata quando condotte concrete e attuali consentano una prognosi di pericolosità e di possibile reiterazione di reati.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento deve motivare l’appartenenza del destinatario alla categoria prevista dalla legge e il giudizio prognostico di pericolosità; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 5, commi 1 e 3, l. 152/1975
Le condotte contestate durante la manifestazione hanno costituito oggetto della comunicazione di notizia di reato richiamata dal giudice.
art. 703, comma 2, c.p.
L’accensione degli artifizi pirotecnici è stata indicata tra i reati per i quali il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria.
art. 14 d.l. 48/2025, convertito nella l. 80/2025
Il blocco stradale realizzato durante la manifestazione dell’8 ottobre 2025 è stato considerato ulteriore condotta penalmente rilevante e indice di pericolosità.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio richiede la contemporanea sussistenza della riconducibilità dell’interessato a una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011 e di una concreta pericolosità sociale, desunta da comportamenti attuali e oggettivamente indicativi della probabilità di commissione o reiterazione di reati.
- La partecipazione a una manifestazione politica non può, di per sé, giustificare il foglio di via; la misura è legittima quando l’amministrazione dimostri che il provvedimento si fonda su condotte concrete, documentate e penalmente o pericolosamente rilevanti, e non sull’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero in quanto tale.
- La prognosi di pericolosità sociale formulata dall’autorità di pubblica sicurezza costituisce valutazione ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità dell’iter logico, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale.
- La documentazione video e l’ammissione parziale dell’interessato possono costituire elementi istruttori idonei a dimostrare condotte concrete rilevanti ai fini del foglio di via, anche quando l’interessato ne ridimensioni unilateralmente la pericolosità.
- La motivazione del foglio di via è adeguata quando individua le condotte concrete poste a fondamento della misura, espone il collegamento tra tali condotte e la categoria di pericolosità prevista dalla legge e rende comprensibile il giudizio prognostico di possibile reiterazione.
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