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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Gorizia in data 10 marzo 2025, di cui al verbale n. 47 del Reg. Delibere dell’anno 2024 recante il rigetto della mozione di “revoca della deliberazione del 24 maggio 1924 di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Gorizia a Benito Mussolini”; nonché, ove occorrer possa, dello Statuto del Comune di Gorizia nella parte in cui non prevede che la cittadinanza onoraria di cui all’art. 15 del medesimo Statuto possa essere revocata in caso di perdita dei requisiti ovvero che l’insignito comunque decada dall’onorificenza mortis causa; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto.

Giustizia amministrativa202500243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di rigetto di una mozione diretta alla revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini, nonché, in parte qua, lo Statuto comunale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare che aveva respinto la mozione volta a revocare la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione di plurime disposizioni costituzionali e del TUEL, nonché eccesso di potere per manifesta irrazionalità e carenza di istruttoria, sostenendo che il rigetto della mozione esprimesse una posizione istituzionale illogica e lesiva dell'immagine e dell'onorabilità del Comune, dei cittadini e delle associazioni goriziane. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 21-quinquies della l. 241/1990, il travisamento dei presupposti, il difetto di motivazione, la violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della CEDU, dello Statuto comunale e dello Statuto regionale, sostenendo che la revoca dell'onorificenza costituisse un atto dovuto e che il Consiglio comunale non disponesse di margini discrezionali. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dell'associazione e dei cittadini, la non giustiziabilità dell'atto e, in subordine, l'inidoneità del giudice a sostituirsi al Consiglio comunale nella decisione sulla revoca.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Quanto all'associazione, ha rilevato che la legittimazione di un ente esponenziale a tutela di interessi collettivi presuppone, oltre alla finalità statutaria pertinente, effettiva rappresentatività, consistenza organizzativa, stabilità, non occasionalità e collegamento con il territorio. Lo statuto dell'associazione indicava finalità generiche e onnicomprensive di solidarietà sociale, cultura, benessere e tutela dei diritti civili, ma non dimostrava una specifica differenziazione finalistica né il concreto perseguimento dell'interesse fatto valere in giudizio; mancava inoltre la prova degli ulteriori requisiti di legittimazione. Quanto ai tre cittadini, il Collegio ha escluso che essi fossero titolari di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini, idonea a fondare un interesse legittimo direttamente inciso dalla deliberazione. La mera aspirazione al ripristino della legalità amministrativa non è sufficiente, poiché introdurrebbe un'azione popolare non prevista dalla legge e incompatibile con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Il ricorso collettivo non ha sanato il difetto di legittimazione, anche perché le posizioni dell'associazione e dei cittadini non erano identiche. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in € 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. c.p.a.

    Il processo amministrativo tutela situazioni giuridiche soggettive e richiede, salvo ipotesi eccezionali di azione popolare previste dalla legge, la legittimazione di chi agisce.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, senza essere esaminato nel merito a causa della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa doverosità della revoca, ma non esaminato nel merito.

  • art. 3, comma 2, e art. 6 TUEL

    Richiamati dai ricorrenti, senza esame di merito.

  • art. 10 del Regolamento interno del Consiglio comunale

    Secondo la prospettazione del Comune, la deliberazione impugnata si limitava a registrare il rigetto di una mozione, la cui eventuale approvazione avrebbe consentito l'iscrizione all'ordine del giorno di una successiva proposta deliberativa.

  • art. 99 c.p.a.

    Non applicato direttamente; la sentenza richiama il principio espresso dall'Adunanza plenaria n. 6/2020 in materia di legittimazione degli enti esponenziali.

Massime di principio

  • La legittimazione di un'associazione a tutela di un interesse collettivo richiede che l'interesse fatto valere rientri in modo immediato e specifico nelle finalità statutarie e che l'ente dimostri effettiva rappresentatività, adeguata consistenza organizzativa, stabilità, non occasionalità e collegamento stabile con il territorio interessato.
  • Finalità statutarie generiche e onnicomprensive di solidarietà sociale, cultura o tutela dei diritti civili non conferiscono, da sole, legittimazione a impugnare un atto amministrativo riferito a uno specifico interesse collettivo, se non è dimostrato il concreto e non occasionale perseguimento di tale interesse.
  • Il singolo cittadino non è legittimato a impugnare un atto amministrativo al solo fine di ottenere il ripristino della legalità o la conformità dell'azione amministrativa alla legge, in assenza di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata direttamente incisa dall'atto; una simile legittimazione introdurrebbe un'azione popolare priva di base legale.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano omogenee e identiche; non può sanare il difetto di legittimazione individuale né consentire la riunione di azioni fondate su situazioni differenti.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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