Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
per l'accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di procedura abilitativa semplificata presentata, in data 4 giugno 2025, presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Cherasco, avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico su terreni agricoli meglio identificati al Catasto Terreni del Comune di Cherasco al F. 80 Part. 37, 1352, 1354 e 1356; per l’annullamento della nota n. 22016 prot. in data 28 novembre 2025, della nota n. 22775 prot. in data 11 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva validazione dell'istanza da parte del Comune ha fatto venir meno l'interesse della società all'accertamento del silenzio-assenso e all'annullamento delle precedenti note comunali. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dei giusti motivi ravvisati dal Collegio e dell'accordo manifestato dai difensori delle parti.
Atto impugnato: silenzio-assenso su un'istanza di procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, nonché note comunali di riscontro e diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di procedura abilitativa semplificata presentata il 4 giugno 2025 al Comune di Cherasco per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico su terreni agricoli, nonché l'annullamento delle note comunali del 28 novembre 2025 e dell'11 dicembre 2025. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 3 marzo 2026, di non avere più interesse alla decisione, poiché il Comune ha successivamente validato l'istanza con provvedimento del 5 febbraio 2026.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che soddisfa l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione a seguito della sopravvenienza satisfattiva, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della domanda, senza esaminare il merito delle censure rivolte agli atti originariamente impugnati.
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