Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determinazione n. 891 del 23.12.2025 del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS, con oggetto “20REA003 - Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di quanto necessario in ambito sierologico, di biologia molecolare, anticorpi antimalaria e Immunoblot per la validazione delle unità di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche ad uso trasfusionale per il CURPE di ASUFC per un periodo di 60 mesi. Approvazione verbali e aggiudicazione”, recante l'aggiudicazione della procedura indetta dall'ARCS, con riferimento specifico al lotto n. 2, CIG B48711FCA9, avente ad oggetto la fornitura di Sistema diagnostico per validazione NAT, disposta a favore di Grifols Italia S.p.A., di tutti gli allegati ed in specie i verbali della Commissione giudicatrice, il prospetto di aggiudicazione e il quadro economico di aggiudicazione, e della relativa comunicazione prot. n. 0050641/P/GEN/ARCS del 29.12.2025 ricevuta con pec del 29.12.2025 e, ove occorrer possa, nella parte in cui reca l'ammissione e l'aggiudicazione di Grifols Italia S.p.A. del documento istruttorio allegato alla pec, pubblicata sull'albo pretorio dell'ARCS in data 24.12.2025; b) degli atti istruttori, delle risultanze della procedura, della proposta di aggiudicazione, della graduatoria finale e di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni anche nella parte in cui dispongono l'ammissione e l'aggiudicazione a favore di Grifols Italia S.p.A., inclusa ove occorrer possa la determinazione n. 291 del 15.5.2025 dell'ARCS, con riferimento al lotto n. 2; c) ove occorra, in subordine, della previsione del Capitolato tecnico di cui all'art. 5, nei termini sub motivo I del presente atto, laddove intesa come ammissiva dell'offerta aggiudicataria; d) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento dei motivi di censura, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro di Roche Diagnostics S.p.A.) ovvero, in subordine, per equivalente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da GRIFOLS ITALIA S.P.A. il 23.2.2026: annullamento, in parte qua, per quanto di interesse della ricorrente incidentale, dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e, segnatamente, della determinazione n. 891 del 23.12.2025 recante l’aggiudicazione della procedura indetta dall’ARCS, con riferimento specifico al lotto n. 2, CIG B48711FCA9, della relativa comunicazione del 29.12.2025 e dell'annesso documento istruttorio, di tutti gli allegati, dei verbali della Commissione giudicatrice e delle relative operazioni e valutazioni, del prospetto di aggiudicazione, degli atti istruttori, delle risultanze della procedura, della proposta di aggiudicazione, ove occorrer possa della determinazione n. 291 del 15.5.2025 dell’ARCS, con riferimento al lotto n. 2, tutti nella parte in cui dispongono illegittimamente l’ammissione, valutazione e collocazione in graduatoria dell' offerta di Roche Diagnostics S.p.A., che avrebbe dovuto essere esclusa e o, comunque, che avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore; di ogni altro atto e o comportamento presupposto, consequenziale e o connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 2 della gara per la fornitura in service di un sistema diagnostico per la validazione NAT a favore di Grifols Italia S.p.A., con relativi verbali e atti di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Roche, seconda classificata con 96,36 punti, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, disposta a favore di Grifols con 99,79 punti. Con il primo motivo ha dedotto che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché il programma di Verifica Esterna di Qualità (VEQ) offerto copriva HIV, HCV e HBV, ma non il test West Nile Virus (WNV), incluso tra gli analiti oggetto della fornitura. Ha invocato la violazione della lex specialis, dell’art. 5 del capitolato tecnico e dell’art. 16 del disciplinare, oltre a violazione dei principi di par condicio, concorrenza, trasparenza, correttezza e immodificabilità dell’offerta, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi, in particolare per i criteri relativi alle caratteristiche tecniche e alle migliorie. Grifols ha proposto ricorso incidentale, sostenendo: che Roche non avrebbe chiaramente incluso il programma VEQ nell’offerta economica; che Roche avrebbe dovuto essere esclusa per avere indicato due modelli di apparecchiatura, cobas 6800 e cobas 8800, anziché un solo modello; che i controlli di qualità offerti non sarebbero stati pronti all’uso perché richiedevano scongelamento, agitazione e aliquotazione; e, in subordine, che Roche avrebbe ricevuto un punteggio erroneo per il criterio relativo alla ripetizione del campione. La domanda cautelare di Roche è stata rinunciata, a fronte dell’impegno dell’Amministrazione a non stipulare il contratto nelle more del giudizio.
La decisione
Il ricorso principale è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che il capitolato richiedeva un programma internazionale di VEQ accreditato ISO 17043 per il sistema NAT relativo a tutti gli analiti oggetto della fornitura, compreso il WNV. Poiché l’offerta di Grifols copriva soltanto HIV, HCV e HBV, essa era incompleta e doveva essere esclusa ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, che imponeva il rispetto delle caratteristiche minime e vietava offerte parziali. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è stato ritenuto pertinente, trattandosi non di un requisito generale, ma di un’offerta difforme dalla lex specialis e colpita da espressa previsione di esclusione. Il rilievo secondo cui il programma VEQ per il WNV avrebbe avuto valore economico modesto o scarsa utilità non incideva sull’obbligo di esclusione, poiché la completezza dell’offerta costituiva condizione di ammissibilità e non criterio di attribuzione del punteggio. Il secondo motivo principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato respinto. Il primo motivo è risultato smentito dai documenti, dai quali emergeva che Roche aveva incluso nel prezzo l’iscrizione ai programmi VEQ. Non è stata ritenuta violata la prescrizione relativa alla presentazione di un solo modello di apparecchiatura, poiché cobas 6800 e cobas 8800 costituivano versioni scalabili della medesima tecnologia, con identici modalità d’uso, reagenti, consumabili e interfaccia, differenziate soltanto per produttività e numero di moduli. Anche la contestazione sui controlli di qualità è stata respinta: l’aliquotazione, consistente nel trasferimento fisico del liquido in contenitori più piccoli, non costituiva manipolazione idonea ad alterare il prodotto e non escludeva la qualificazione come prodotto pronto all’uso. La precedente esclusione di Roche in un’altra gara non era rilevante, perché le valutazioni delle commissioni dipendono dalla specifica lex specialis. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo Roche comunque esclusa dalla gara in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale. Il TAR ha annullato l’aggiudicazione del lotto 2 a Grifols e i verbali di gara in parte qua, con conseguente collocazione di Roche al primo posto della graduatoria. ARCS e Grifols sono state condannate, in solido? no, ciascuna per € 4.000, al pagamento delle spese processuali complessive di € 8.000, oltre accessori; ARCS deve inoltre rimborsare a Roche il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 del Capitolato tecnico
Un abbonamento (per tutta la durata del contratto) ad un programma internazionale di VEQ accreditato ISO 17043.
La prescrizione, riferita al sistema NAT e agli analiti oggetto della fornitura, imponeva la copertura VEQ di tutti gli analiti, compreso il WNV.
art. 16 del Disciplinare di gara
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. A pena di esclusione non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato.
L’offerta priva della copertura VEQ per uno degli analiti richiesti era un’offerta parziale e doveva essere esclusa.
art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
È richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili alla valutazione e all’ammissione delle offerte; la decisione valorizza la difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis.
art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
È richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla contestata ammissione dell’offerta di Roche, ma il motivo è respinto.
art. 57 della direttiva 2014/24/UE
Il principio di tassatività delle cause di esclusione riferito ai requisiti generali non è pertinente quando viene in rilievo un’offerta parziale e difforme dalle caratteristiche minime della lex specialis.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati quali disposizioni attuative delle cause di esclusione relative ai requisiti generali, distinte dalle ipotesi di difformità dell’offerta tecnica esaminate nella controversia.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Disposizioni processuali richiamate per la decisione della controversia in materia di appalti.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede che l’offerta tecnica comprenda determinate prestazioni o coperture per tutti gli elementi oggetto della fornitura, l’omissione relativa anche a uno solo di tali elementi integra un’offerta parziale e ne comporta l’esclusione se il disciplinare prevede espressamente tale conseguenza.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione relativo ai requisiti generali non impedisce l’esclusione di un’offerta tecnica difforme dalle caratteristiche minime stabilite dalla lex specialis, quando la stessa lex specialis preveda espressamente l’esclusione per offerte parziali o non conformi.
- La modesta incidenza economica della prestazione omessa non rende irrilevante la difformità dell’offerta quando la prestazione costituisce requisito minimo di completezza e ammissibilità, anziché elemento valutabile ai fini del punteggio.
- La prescrizione che consente di offrire un solo modello di apparecchiatura può essere rispettata quando più modelli indicati dal concorrente costituiscono versioni scalabili della medesima tecnologia, con identici modalità d’uso, reagenti, consumabili e software, differenziate soltanto per produttività e numero di moduli.
- L’aliquotazione di un prodotto, consistente nel mero trasferimento fisico del liquido da un contenitore a contenitori più piccoli, senza modificazione della composizione o dello stato del prodotto, non esclude di per sé la qualificazione del prodotto come pronto all’uso.
- Le valutazioni compiute da una commissione di gara sulla base della specifica lex specialis non possono essere sostituite o condizionate dalle valutazioni effettuate in una diversa procedura selettiva, indetta da altra stazione appaltante e disciplinata da differenti atti di gara.
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