Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare - del provvedimento di diniego di riammissione al giuramento di cui all’art. 10 l. 91/1992 per il conseguimento della cittadinanza italiana emesso dalla Prefettura Trieste - AREA IV - Prot. Uscita n.0005000 dd. 27/01/2026; - di ogni atto pregresso, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di riammissione al giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 e, successivamente, aveva appreso dal portale ministeriale che il decreto di concessione risultava notificato. La Prefettura gli comunicava che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza il 9 dicembre 2024 e gli indicava la possibilità di chiedere la riammissione al giuramento. L'istanza, presentata nel gennaio 2026 e corredata da documentazione relativa alla permanenza dei requisiti, veniva respinta sul presupposto che la notifica fosse stata eseguita secondo legge. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 10 l. n. 91/1992 per mancata notifica effettiva del decreto di concessione; in secondo luogo, la violazione dell'art. 7, comma 5, d.P.R. n. 572/1993 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e mancata o erronea valutazione dei presupposti. Sosteneva di non avere ricevuto, né personalmente né tramite i familiari, alcun avviso relativo alla raccomandata e di avere avuto conoscenza del decreto soltanto in epoca successiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato il diniego prefettizio. Ha rilevato che il giuramento previsto dall'art. 10 l. n. 91/1992 costituisce requisito integrativo della fattispecie procedimentale di acquisto della cittadinanza e che il termine semestrale per prestarlo decorre soltanto da una valida ed effettiva notificazione del decreto di concessione. La documentazione prodotta dal Ministero dimostrava l'attivazione della procedura tramite SEND e la messa a disposizione dei documenti, ma non provava i tentativi di consegna analogica previsti dalla procedura né le ragioni concrete del perfezionamento per compiuta giacenza. Il modulo di notifica e la fotocopia della busta non erano sufficienti, mentre l'attestazione di accesso ai documenti dimostrava che il ricorrente aveva avuto conoscenza dell'esistenza del decreto soltanto il 14 novembre 2025. Pertanto, non risultando provata una notificazione ritualmente ed effettivamente idonea a far decorrere il termine per il giuramento, il diniego fondato esclusivamente sulla compiuta giacenza del 9 dicembre 2024 era illegittimo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
La disposizione costituisce la base della domanda di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente.
art. 10 l. n. 91/1992
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Il giuramento è requisito integrativo della fattispecie procedimentale attributiva dello status civitatis; il termine di sei mesi decorre soltanto da una valida notificazione del decreto.
art. 15 l. n. 91/1992
L'acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità richieste.
L'acquisto della cittadinanza produce effetto dopo l'adempimento delle formalità previste, incluso il giuramento.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993
Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 9 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 10.
I requisiti per la concessione devono permanere sino al giuramento.
art. 7, commi 2 e 5, d.P.R. n. 572/1993
Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto; trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
Il termine semestrale presuppone la notifica del decreto; decorso tale termine, la riammissione al giuramento richiede la dimostrazione della permanenza dei requisiti.
art. 25 d.P.R. n. 396/2000
L'ufficiale dello Stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 10.
La trascrizione del decreto presuppone la previa prestazione del giuramento.
art. 27 d.P.R. n. 396/2000
L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento.
Conferma che l'effetto acquisitivo della cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione del diniego.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare.
Massime di principio
- Il giuramento previsto dall'art. 10 l. n. 91/1992 costituisce requisito integrativo della fattispecie procedimentale di acquisto della cittadinanza italiana; il procedimento non si conclude e il decreto di concessione non produce l'effetto costitutivo dello status civitatis fino alla prestazione del giuramento.
- Il termine di sei mesi per la prestazione del giuramento decorre soltanto da una notificazione del decreto di concessione validamente eseguita e idonea a portare effettivamente il decreto a conoscenza dell'interessato.
- Quando la notificazione tramite piattaforma digitale è eseguita in via analogica nei confronti di un destinatario privo di domicilio digitale, l'Amministrazione deve dimostrare i tentativi di consegna e gli adempimenti previsti dalla procedura applicabile; la mera prova dell'attivazione della notifica, il modulo utilizzato e l'indicazione della compiuta giacenza non dimostrano, da soli, il perfezionamento della notificazione.
- L'Amministrazione non può negare la riammissione al giuramento sulla base del solo decorso del termine semestrale se non ha provato che il decreto di concessione sia stato ritualmente ed effettivamente notificato all'interessato.
- L'attestazione dell'accesso successivo ai documenti notificati può costituire elemento utile a individuare il momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza del decreto, ma non sana l'assenza di prova degli adempimenti necessari al perfezionamento della notificazione originaria.
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