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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31698/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di Francesco Spadaro: impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e aveva comunque accolto la richiesta di riesame limitatamente al reato in materia di misure di prevenzione (art. 75 d.lgs. 159/2011). Il ricorrente deduceva carenza di autonoma valutazione del GIP, vizio di motivazione nella valutazione della gravita indiziaria e omissione di valutazione di elementi difensivi e memorie, nonche errato apprezzamento delle esigenze cautelari. Ricorso del Procuratore della Repubblica: impugnazione della parte dell'ordinanza che aveva escluso la gravita indiziaria circa il concorso di Spadaro, in qualita di extraneus, nella violazione della misura di prevenzione commessa dal sorvegliato Di Maio; il PM sosteneva che la comunanza socio-ambientale potesse far presumere la consapevolezza della misura da parte del sorvegliato e, a parti invertite, rilevare anche per lo Spadaro.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i ricorsi come infondati. Quanto a Spadaro, la Corte ritiene non specificamente fondata la censura sulla mancata autonoma valutazione del GIP e respinge le doglianze sulla gravita indiziaria: la valutazione del Tribunale del riesame e stata ritenuta coerente e motivata, valorizzando le pregresse condanne per associazione mafiosa e i fatti emersi dopo la scarcerazione (incontri riservati con pregiudicati, ruolo di collettore di somme, conversazioni ritenute indicatrici di partecipazione). La Corte richiama il principio secondo cui condanne pregresse per 416-bis possono potenziare la valutazione indiziaria di elementi successivi. Sulla mancata considerazione di memorie difensive la Corte chiarisce che il giudice di merito e tenuto a rispondere solo a deduzioni difensive specifiche e potenzialmente idonee a scardinare il percorso argomentativo; la semplice ripetizione o argomentazione incongrua non invalida il provvedimento. Quanto al ricorso del PM, la Corte esclude che la giurisprudenza che valorizza la comunanza territoriale-valga a parti invertite: il terzo frequentatore non e tenuto allo stesso grado di diligenza informativa del sorvegliato speciale, perciò manca la prova che Spadaro fosse consapevole della misura applicata a Di Maio e quindi del reato di cui all'art. 75. Condanna Spadaro al pagamento delle spese processuali; disposto l'adempimento ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte riafferma che condanne passate per il reato di associazione mafiosa costituiscono una base indiziaria rilevante; elementi successivi di collegamento con il contesto mafioso possono consolidare la valutazione della continuita dell'affiliazione anche se, presi isolatamente, sarebbero insufficienti

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    Per contestare il concorso, occorre prova della consapevolezza del terzo circa la misura di prevenzione applicata al sorvegliato; la sola comunanza socio-ambientale non basta a imputare la consapevolezza a un terzo

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per chi e gravemente indiziato di 416-bis; il ricorrente non ha dimostrato vizi argomentativi capaci di superare tale presunzione

  • art. 292, comma 2-ter c.p.p.

    La Corte precisa che l'obbligo motivazionale circa gli elementi a favore dell'imputato non impone la confutazione puntuale di ogni deduzione difensiva irrilevante o incongrua; vanno considerati solo i dati oggettivi di rilievo concludente

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della correttezza e completezza della motivazione dei provvedimenti cautelari e del giudizio di riesame

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposto l'adempimento da parte della cancelleria in relazione al provvedimento, dato che non e derivata la rimessione in liberta del detenuto

Massime di principio

  • Le condanne pregresse per associazione mafiosa costituiscono una rilevante base indiziaria: elementi successivi, anche modesti, possono consolidare la valutazione della continuita dell'affiliazione
  • Il giudice del riesame non e tenuto a confutare punto per punto memorie difensive ripetitive o incongrue; pero deve rispondere a deduzioni specifiche che, se fondate, possono minare la motivazione
  • Per attribuire a un terzo il concorso nella violazione della misura di prevenzione e necessaria la prova della sua consapevolezza della misura; la sola comunanza territoriale o la frequentazione non sono sufficienti
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari permane una presunzione relativa di pericolo per i gravemente indiziati ai sensi di 416-bis; la difesa deve proporre argomentazioni specifiche e ben ancorate per superarla
  • L'omessa menzione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullita: rileva la capacita di quella memoria di incidere concretamente sulla completezza o razionalita del provvedimento

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