Cassazione Penale, Sentenza n. 31698/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di Francesco Spadaro: impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e aveva comunque accolto la richiesta di riesame limitatamente al reato in materia di misure di prevenzione (art. 75 d.lgs. 159/2011). Il ricorrente deduceva carenza di autonoma valutazione del GIP, vizio di motivazione nella valutazione della gravita indiziaria e omissione di valutazione di elementi difensivi e memorie, nonche errato apprezzamento delle esigenze cautelari. Ricorso del Procuratore della Repubblica: impugnazione della parte dell'ordinanza che aveva escluso la gravita indiziaria circa il concorso di Spadaro, in qualita di extraneus, nella violazione della misura di prevenzione commessa dal sorvegliato Di Maio; il PM sosteneva che la comunanza socio-ambientale potesse far presumere la consapevolezza della misura da parte del sorvegliato e, a parti invertite, rilevare anche per lo Spadaro.
La decisione
La Corte rigetta entrambi i ricorsi come infondati. Quanto a Spadaro, la Corte ritiene non specificamente fondata la censura sulla mancata autonoma valutazione del GIP e respinge le doglianze sulla gravita indiziaria: la valutazione del Tribunale del riesame e stata ritenuta coerente e motivata, valorizzando le pregresse condanne per associazione mafiosa e i fatti emersi dopo la scarcerazione (incontri riservati con pregiudicati, ruolo di collettore di somme, conversazioni ritenute indicatrici di partecipazione). La Corte richiama il principio secondo cui condanne pregresse per 416-bis possono potenziare la valutazione indiziaria di elementi successivi. Sulla mancata considerazione di memorie difensive la Corte chiarisce che il giudice di merito e tenuto a rispondere solo a deduzioni difensive specifiche e potenzialmente idonee a scardinare il percorso argomentativo; la semplice ripetizione o argomentazione incongrua non invalida il provvedimento. Quanto al ricorso del PM, la Corte esclude che la giurisprudenza che valorizza la comunanza territoriale-valga a parti invertite: il terzo frequentatore non e tenuto allo stesso grado di diligenza informativa del sorvegliato speciale, perciò manca la prova che Spadaro fosse consapevole della misura applicata a Di Maio e quindi del reato di cui all'art. 75. Condanna Spadaro al pagamento delle spese processuali; disposto l'adempimento ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte riafferma che condanne passate per il reato di associazione mafiosa costituiscono una base indiziaria rilevante; elementi successivi di collegamento con il contesto mafioso possono consolidare la valutazione della continuita dell'affiliazione anche se, presi isolatamente, sarebbero insufficienti
Per contestare il concorso, occorre prova della consapevolezza del terzo circa la misura di prevenzione applicata al sorvegliato; la sola comunanza socio-ambientale non basta a imputare la consapevolezza a un terzo
Richiamato in relazione alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per chi e gravemente indiziato di 416-bis; il ricorrente non ha dimostrato vizi argomentativi capaci di superare tale presunzione
La Corte precisa che l'obbligo motivazionale circa gli elementi a favore dell'imputato non impone la confutazione puntuale di ogni deduzione difensiva irrilevante o incongrua; vanno considerati solo i dati oggettivi di rilievo concludente
Richiamato nel contesto della correttezza e completezza della motivazione dei provvedimenti cautelari e del giudizio di riesame
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposto l'adempimento da parte della cancelleria in relazione al provvedimento, dato che non e derivata la rimessione in liberta del detenuto
Massime di principio
- Le condanne pregresse per associazione mafiosa costituiscono una rilevante base indiziaria: elementi successivi, anche modesti, possono consolidare la valutazione della continuita dell'affiliazione
- Il giudice del riesame non e tenuto a confutare punto per punto memorie difensive ripetitive o incongrue; pero deve rispondere a deduzioni specifiche che, se fondate, possono minare la motivazione
- Per attribuire a un terzo il concorso nella violazione della misura di prevenzione e necessaria la prova della sua consapevolezza della misura; la sola comunanza territoriale o la frequentazione non sono sufficienti
- Nella valutazione delle esigenze cautelari permane una presunzione relativa di pericolo per i gravemente indiziati ai sensi di 416-bis; la difesa deve proporre argomentazioni specifiche e ben ancorate per superarla
- L'omessa menzione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullita: rileva la capacita di quella memoria di incidere concretamente sulla completezza o razionalita del provvedimento
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