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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31539/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Franzese impugna l'ordinanza di conferma della custodia in carcere applicata dal GIP e dal tribunale del riesame per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), denunciando carenza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce in particolare la mancanza di dati probatori su contatti diretti e costanti necessari per l'affectio societatis, la contraddittorietà nella valutazione delle intercettazioni (assenza di captazioni sulla sua utenza ma valorizzazione di conversazioni su utenze di terzi), la non utilizzabilità o insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e contesta l'attualità del pericolo di recidiva evidenziando il lungo periodo di detenzione subito dal 7/7/2022 al 24/6/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non illogica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la partecipazione del Franzese al "clan Pezzella" è stata desunta da fatti concreti (arresto per tentata estorsione con modalità mafiose, conversazioni intercettate sull'utenza di terzi che lo indicano come uomo di fiducia, e dichiarazioni di più collaboratori di giustizia). La Corte ha confermato che le intercettazioni non effettuate sull'utenza dell'indagato possono costituire prova diretta se valutate nel complesso, che lo stato di detenzione non esclude automaticamente la permanenza del vincolo associativo, e che il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sull'attualità del pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza della misura. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali (la sentenza rimanda alla formula di condanna finale).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    citato per la competenza del tribunale adito

    norma richiamata per indicare il rimedio del reclamo/impugnazione contro i provvedimenti de libertate; utilizzata proceduralmente per inquadrare il ruolo del tribunale del riesame

  • art. 416-bis c.p.

    reato contestato (partecipazione ad associazione di tipo mafioso)

    la Corte ribadisce che la partecipazione può essere desunta da una valutazione unitaria e non atomistica di elementi indiziari e facta concludentia; non è necessaria l'investitura formale o la commissione di più reati-fine per riconoscere l'appartenenza

  • art. 416-bis, 1 (richiamo a legge n.203/1991, art.7)

    richiamata la disciplina sull'aggravante o fattispecie collegata

    citazione normativa per contestualizzare aggravanti/forme collegate: la Corte richiama orientamenti giurisprudenziali relativi all'applicazione rafforzata delle esigenze cautelari per delitti associativi

  • art. 275, co. 3, c.p.p.

    presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi

    la Corte spiega che si tratta di una presunzione relativa che può essere vinta con la prova di dissociazione irreversibile; inoltre rileva che il giudice deve motivare l'effetto del tempo trascorso tra i fatti e la misura quando rilevante

  • art. 192, co. 1, c.p.p.

    criterio del libero convincimento razionalmente motivato

    applicato per affermare che le intercettazioni di conversazioni alle quali non ha partecipato l'imputato possono costituire prova diretta valutabile secondo il libero convincimento del giudice, senza necessità di riscontri esterni

Massime di principio

  • Il controllo in Cassazione sui provvedimenti de libertate è limitato alla verifica di legittimità e di eventuali illogicità manifeste della motivazione: non è consentita una rivalutazione di merito degli indizi.
  • Le conversazioni intercettate su utenze di terzi, pur non coinvolgendo direttamente l'utenza dell'indagato, possono avere valore probatorio diretto se il loro contenuto, collegato ad altri elementi, consente una valutazione logica e unitaria che ricondurrà all'indagato.
  • Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), non è necessario dimostrare un'investitura formale o la commissione di molteplici reati-fine: è sufficiente una stabile e organica compenetrazione dell'individuo nel tessuto organizzativo, desumibile anche da "facta concludentia" e comportamenti significativi (es. estorsioni aggravate).
  • Lo stato di detenzione non determina automaticamente la cessazione della partecipazione a un sodalizio mafioso; la prosecuzione del vincolo può essere desunta da contatti, rapporti economici o altre manifestazioni di continuità, salvo prova convincente di dissociazione irreversibile.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, co. 3, c.p.p. può essere superata solo tramite prova dell'irreversibile allontanamento dall'associazione; il mero decorso del tempo rileva soltanto se il giudice motiva specificamente l'incidenza del tempo trascorso sui rischi di reiterazione.
  • Le censure difensive generiche che si limitano a chiedere una rivalutazione degli elementi indiziari senza indicare precise carenze logiche o normative del provvedimento sono inammissibili in cassazione.

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