Cassazione Penale, Sentenza n. 31538/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, contestando esclusivamente la sussistenza dei gravì indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di stampo camorristico (art. 416-bis c.p. e connessi). Sostengono che la motivazione del tribunale del riesame è apodittica e congetturale, che mancano contatti diretti o riscontri concreti colleganti Fortunato e Esposito al referente Orefice/Pezzella, che non risultano coinvolgimenti nel traffico di stupefacenti o nella disponibilità di armi, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono contraddittorie o prive di riscontri esterni e che alcune intercettazioni non dimostrerebbero univocamente la loro responsabilità per le estorsioni addebitate (capo I) e s)). Inoltre si censura la ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione logica e congrua, fondando la sussistenza dei gravì indizi su una pluralità di elementi: intercettazioni significative (anche se riferite a conversazioni a cui i ricorrenti non partecipavano), l'arresto dell'Esposito per un tentativo di estorsione del 7.7.2022, il riconoscimento fotografico del Fortunato da parte di una vittima, e le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che delineano la loro carriera criminale e ruoli attivi nel settore estorsivo. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito (vietata la rivalutazione del materiale indiziario), ha confermato che non è necessaria l'investitura formale o la prova di specifici atti esecutivi per la partecipazione a un clan mafioso e ha ritenuto integrata l'aggravante mafiosa poiché le estorsioni avevano lo scopo di agevolare il sodalizio e produssero intimidazione collegabile al gruppo. Conseguenza pratiche: confermata la misura cautelare (custodia in carcere) e respinti i motivi di impugnazione.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per il riesame delle misure cautelari: il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa ai sensi di tale disposizione
Il reato di associazione di tipo mafioso è valutato anche alla luce di 'facta concludentia' e della stabile compenetrazione del soggetto nell'organizzazione; non è necessaria la prova di investitura formale o di specifici atti esecutivi
Aggravante collegata all'agevolazione dell'attività di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto provato che le estorsioni avevano lo scopo di agevolare l'associazione e che producevano intimidazione riconducibile al sodalizio
Richiamato in relazione alla partecipazione a reati in concorso; la valutazione della responsabilità concorrente è funzionale alla ricostruzione indiziaria
Richiamato come riferimento al concorso di persone nel reato e alla partecipazione ad azioni comuni
art. 629 c.p., comma finale (cpv.)
Norma richiamata per le condotte estorsive aggravate dalla modalità mafiosa (si pone a fondamento delle contestazioni per estorsione)
Principio del libero convincimento razionalmente motivato: la Corte conferma che le intercettazioni costituiscono fonte di prova diretta e possono essere valutate anche senza riscontri esterni, purché la motivazione sia congrua
Massime di principio
- In sede di legittimità per provvedimenti cautelari la Corte non può rivalutare il materiale probatorio di merito: il sindacato si limita a verificare la logicità e la completezza della motivazione
- Le intercettazioni, anche quando riguardano conversazioni cui l'indagato non partecipa, possono costituire prova diretta purché il giudice spieghi logicamente il nesso indiziario (art. 192 c.p.p.)
- Per il reato di associazione mafiosa non è indispensabile l'investitura formale né la compiuta commissione di reati-fine: rilevano l'adesione stabile e la messa a disposizione, desumibili da comportamenti, rapporti e facta concludentia
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nel contesto globale delle risultanze; la loro eventuale contraddittorietà non travolge necessariamente il quadro indiziario se esistono elementi di riscontro indipendenti (intercettazioni, arresti, riconoscimenti)
- Una censura difensiva che si limiti a proporre una diversa valutazione del peso degli indizi è, di regola, inammissibile in Cassazione nel giudizio cautelare; è necessario dimostrare errori logici, omissioni significative o violazioni di legge nella motivazione
- Per l'aggravante mafiosa nelle estorsioni è necessario che la condotta sia finalizzata ad agevolare il sodalizio e che la minaccia produca intimidazione collegabile al gruppo: ciò può emergere da modalità, richieste economiche e contesto associativo
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