Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31538/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, contestando esclusivamente la sussistenza dei gravì indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di stampo camorristico (art. 416-bis c.p. e connessi). Sostengono che la motivazione del tribunale del riesame è apodittica e congetturale, che mancano contatti diretti o riscontri concreti colleganti Fortunato e Esposito al referente Orefice/Pezzella, che non risultano coinvolgimenti nel traffico di stupefacenti o nella disponibilità di armi, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono contraddittorie o prive di riscontri esterni e che alcune intercettazioni non dimostrerebbero univocamente la loro responsabilità per le estorsioni addebitate (capo I) e s)). Inoltre si censura la ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione logica e congrua, fondando la sussistenza dei gravì indizi su una pluralità di elementi: intercettazioni significative (anche se riferite a conversazioni a cui i ricorrenti non partecipavano), l'arresto dell'Esposito per un tentativo di estorsione del 7.7.2022, il riconoscimento fotografico del Fortunato da parte di una vittima, e le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che delineano la loro carriera criminale e ruoli attivi nel settore estorsivo. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito (vietata la rivalutazione del materiale indiziario), ha confermato che non è necessaria l'investitura formale o la prova di specifici atti esecutivi per la partecipazione a un clan mafioso e ha ritenuto integrata l'aggravante mafiosa poiché le estorsioni avevano lo scopo di agevolare il sodalizio e produssero intimidazione collegabile al gruppo. Conseguenza pratiche: confermata la misura cautelare (custodia in carcere) e respinti i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per il riesame delle misure cautelari: il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa ai sensi di tale disposizione

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è valutato anche alla luce di 'facta concludentia' e della stabile compenetrazione del soggetto nell'organizzazione; non è necessaria la prova di investitura formale o di specifici atti esecutivi

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante collegata all'agevolazione dell'attività di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto provato che le estorsioni avevano lo scopo di agevolare l'associazione e che producevano intimidazione riconducibile al sodalizio

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla partecipazione a reati in concorso; la valutazione della responsabilità concorrente è funzionale alla ricostruzione indiziaria

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come riferimento al concorso di persone nel reato e alla partecipazione ad azioni comuni

  • art. 629 c.p., comma finale (cpv.)

    Norma richiamata per le condotte estorsive aggravate dalla modalità mafiosa (si pone a fondamento delle contestazioni per estorsione)

  • art. 192 c.p.p.

    Principio del libero convincimento razionalmente motivato: la Corte conferma che le intercettazioni costituiscono fonte di prova diretta e possono essere valutate anche senza riscontri esterni, purché la motivazione sia congrua

Massime di principio

  • In sede di legittimità per provvedimenti cautelari la Corte non può rivalutare il materiale probatorio di merito: il sindacato si limita a verificare la logicità e la completezza della motivazione
  • Le intercettazioni, anche quando riguardano conversazioni cui l'indagato non partecipa, possono costituire prova diretta purché il giudice spieghi logicamente il nesso indiziario (art. 192 c.p.p.)
  • Per il reato di associazione mafiosa non è indispensabile l'investitura formale né la compiuta commissione di reati-fine: rilevano l'adesione stabile e la messa a disposizione, desumibili da comportamenti, rapporti e facta concludentia
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nel contesto globale delle risultanze; la loro eventuale contraddittorietà non travolge necessariamente il quadro indiziario se esistono elementi di riscontro indipendenti (intercettazioni, arresti, riconoscimenti)
  • Una censura difensiva che si limiti a proporre una diversa valutazione del peso degli indizi è, di regola, inammissibile in Cassazione nel giudizio cautelare; è necessario dimostrare errori logici, omissioni significative o violazioni di legge nella motivazione
  • Per l'aggravante mafiosa nelle estorsioni è necessario che la condotta sia finalizzata ad agevolare il sodalizio e che la minaccia produca intimidazione collegabile al gruppo: ciò può emergere da modalità, richieste economiche e contesto associativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.