Cassazione Penale, Sentenza n. 31535/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava condanne per partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.), riciclaggio e furti di autovetture. Le doglianze principali erano: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione e alla loro partecipazione (mancanza di "affectio societatis" o ruolo qualificato), errore nella qualificazione di talune condotte come associazione anziché concorso di persone, violazione nella quantificazione della pena e mancato corretto riconoscimento delle attenuanti generiche, indebita applicazione della recidiva, e contestazione dell'aggravante del "quarto comma" dell'art. 416 c.p. (scorrere in armi). Alcuni ricorrenti (es. Di Trani) hanno inoltre contestato la loro identificazione con soggetti soprannominati e la prova basata su intercettazioni e osservazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei ricorsi: ha rigettato le censure sulla qualificazione dell'associazione, sulla partecipazione individuale (anche sulla base di intercettazioni, organizzazione di ruoli, cassa comune, mezzi e modalità operative) e sul trattamento sanzionatorio, la recidiva e l'identificazione, confermando sostanzialmente le statuizioni di merito. Tuttavia, la Corte ha accolto parzialmente i ricorsi limitatamente alla contestata circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 c.p. ("scorrere in armi"): ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse insufficiente a provare la reale "scorreria in armi" (il semplice possesso o utilizzo sporadico di armi non integra l'aggravante). Per tal motivo la sentenza è stata annullata nei confronti di Pietrangelo e Di Vincenzo limitatamente a quella aggravante e tale annullamento è stato esteso, per effetto estensivo, anche a Morra, Perchinunno, Marinaro e Di Trani; la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul solo punto. Tutti i ricorsi sono dichiarati inammissibili nel resto.
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
L'associazione si caratterizza per vincolo stabile, programma delinquenziale indeterminato e struttura organizzativa; la partecipazione si prova anche attraverso comportamenti e intercettazioni che rivelino affectio societatis e ruolo nell'organizzazione
art. 416, quarto comma, c.p. (circostanza aggravante "scorrere in armi")
Per integrare l'aggravante è necessario il trasferimento/"scorrere" di associati armati con effetto di accresciuto pericolo per l'ordine pubblico e allarme sociale; la mera disponibilità di armi o l'uso episodico non sono sufficienti
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Distinto dall'associazione per delinquere: l'accordo è occasionale e diretto a reati determinati; la distinzione va fatta valutando la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma criminoso
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
I reati di riciclaggio e tentato riciclaggio contestati costituiscono i reati-fine che, unitamente ad altri elementi, sono stati usati per valutare l'esistenza dell'associazione e la partecipazione
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
La quantificazione della pena è discrezionale del giudice di merito; è sufficiente motivazione anche sintetica quando la pena è entro limiti medi o prossima al minimo
art. 69, quarto comma, c.p. (recidiva e rapporto con attenuanti)
L'esistenza di recidiva può escludere la prevalenza delle attenuanti generiche; il giudice deve motivare il collegamento tra condotte pregresse e maggiore pericolosità
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Lettera b): inosservanza o erronea applicazione della legge penale; lettera e): vizi della motivazione (inconsistenza, contraddittorietà o illogicità)
art. 587, comma 1, c.p.p. (effetto estensivo delle impugnazioni)
Permette l'estensione degli effetti dell'annullamento limitato a più imputati quando le censure non sono esclusivamente personali
Massime di principio
- Per distinguere associazione per delinquere da concorso di persone occorre valutare stabilità del vincolo, indeterminatezza del programma e struttura organizzativa: accordi occasionali per reati determinati sono concorso, non associazione
- La partecipazione all'associazione (affectio societatis) può essere provata da elementi di comportamento, ruoli ripartiti, cassa comune, assistenza reciproca, uso di basi logistiche e intercettazioni; la prova non richiede sempre una manifestazione esplicita di volontà associativa
- La commissione anche di un solo reato-fine può essere indice di partecipazione all'associazione se la condotta mostra una funzione nel piano organizzativo (ruolo operativo o stabile utilizzo dell'organizzazione)
- L'aggravante dello "scorrere in armi" richiede la prova del movimento/trasferimento di associati armati con carattere di scorreria; il semplice possesso o l'uso episodico di armi non integrano automaticamente l'aggravante
- Le intercettazioni, anche di conversazioni tra terzi, costituiscono prova utilizzabile se valutate nel complesso delle altre emergenze; osservazioni e servizi possono integrare l'identificazione purché contestualizzati e motivati
- La determinazione della pena rientra ampiamente nella discrezionalità del giudice di merito: bastano riferimenti ai criteri dell'art. 133 c.p. salvo che la pena appaia enormemente sproporzionata rispetto alla media edittale
- Per l'applicazione della recidiva è necessaria motivazione specifica che colleghi la nuova condotta a una perdurante inclinazione al delitto; non basta richiamare genericamente la gravità dei fatti
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