Cassazione Penale, Sentenza n. 31540/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Il ricorrente articolava tre motivi: 1) carenza o insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e mancata, da parte del tribunale del riesame, di motivare in modo puntuale il rigetto delle argomentazioni difensive; 2) richiesta di riqualificazione della sua condotta in termini di concorso esterno e rilievi sulla mancata considerazione di elementi favorevoli all'estraneità (assenza di precedenti, assenza di segnalazioni da collaboratori, mancanza di intercettazioni dirette, arma con matricola non abrasa, ecc.); 3) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e possibilità di adottare misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in parte lo ha dichiarato inammissibile e in parte lo ha ritenuto infondato). Ha confermato che il tribunale del riesame ha adeguatamente valutato e motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico di Di Giorgio, fondandosi su intercettazioni (anche ambientali non direttamente partecipate dall'indagato) e sull'arresto per tentata estorsione che ha evidenziato il ruolo dell'indagato quale procacciatore/collegamento delle vittime con affiliati del clan. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come partecipazione all'associazione di tipo mafioso (ai fini della custodia) e non concorso esterno, posto che risultava dato un ruolo organico riconosciuto al ricorrente all'interno del sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la motivazione del tribunale del riesame: non risultando prova di dissociazione dall'associazione e sussistendo concreto pericolo di reiterazione, la custodia cautelare è stata ritenuta adeguata e necessaria. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha confermato che la partecipazione all'associazione mafiosa può essere desunta da una valutazione unitaria degli elementi indiziari e da "facta concludentia", senza necessità di investitura formale o di compimento di reati-fine specifici; è sufficiente il ruolo organico e la messa a disposizione del soggetto per il sodalizio
La Corte rileva che la presunzione è relativa: può essere superata mediante prova dell'irreversibile allontanamento dall'associazione; in mancanza di tale prova e ove permangano elementi di pericolosità concreta, la custodia cautelare può ritenersi necessaria
art. 192, comma 1, c.p.p. (libero convincimento del giudice e valutazione delle intercettazioni)
Le intercettazioni, anche di conversazioni alle quali l'indagato non ha partecipato, possono costituire prova diretta valutabile con il libero convincimento motivato; non è obbligatorio reperire riscontri esterni per attribuire valore indiziario a tali conversazioni
art. 54 ordinamento penitenziario
È richiamata solo marginalmente (nel testo dei fatti) in relazione a provvedimenti favorevoli precedenti al ricorrente; la Corte osserva però che misure favorevoli nel contesto di procedimenti diversi non bastano a dimostrare dissociazione dall'ambiente criminale
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione ha poteri di diritto, non di merito: non può rivedere liberamente la valutazione fattuale degli indizi compiuta dal giudice di merito, ma verifica la congruità e la completezza della motivazione
- Le intercettazioni (anche di conversazioni in cui l'indagato non partecipa) possono avere valore probatorio diretto e contribuire a formare gravissimi indizi quando emergono "facta concludentia" che collegano l'indagato all'organizzazione
- La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta da un ruolo organico o da attività significative per l'associazione, senza necessità di una investitura formale o della commissione di tutti i reati-fine
- Per vincere la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, co. 3, c.p.p., è necessaria prova effettiva di dissociazione/irreversibile allontanamento dal sodalizio; il semplice decorso del tempo o provvedimenti favorevoli in procedimenti diversi non sono automaticamente sufficienti
- La distinzione tra partecipazione e concorso esterno si fonda sull'organicità del rapporto con il sodalizio: se al soggetto è riconosciuto un ruolo stabile all'interno dell'organizzazione si tende a qualificare la condotta come partecipazione
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