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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31536/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Huber impugna la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo n.3), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare contesta l'affermazione della corte territoriale secondo cui la documentazione consegnata al curatore sarebbe stata inidonea a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (mancanze antecedenti e successive al 2013), nonché la ritenuta sussistenza del dolo specifico (sottrazione delle scritture con la finalità di occultare la destinazione di un finanziamento ex lege 488/1992). Lamenta inoltre la mancata considerazione di elementi processuali favorevoli: assoluzione del precedente amministratore Marenco per i medesimi fatti, la nomina e i compiti attribuiti al procuratore Bulleri (che aveva la disponibilità dei documenti e aveva assunto l'obbligo di consegnarli), e l'atteggiamento collaborativo dello stesso Huber nella fase post-fallimentare.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha escluso l'infondatezza di vari rilievi difensivi ma ha rilevato una lacuna motivazionale decisiva circa la riconducibilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, del dato oggettivo (mancata o parziale produzione delle scritture) al dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale 'specifica'. Pur richiamando principi e precedenti (obbligo di tenuta delle scritture anche in caso di inattività non formalmente cancellata; responsabilità dell'amministratore anche se delega l'attività contabile; rilevanza dell'obbligo del nuovo amministratore di verificare e integrare la documentazione del predecessore), la Cassazione ha ritenuto che la corte territoriale abbia semplicemente dedotto il dolo dall'assenza di documenti e dalla qualità di amministratore dell'Huber senza un'ulteriore indagine sui concreti elementi psicologici e relazionali che dimostrino la scelta dolosa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame, limitatamente alla pronuncia di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la norma copre sia la fraudolenta tenuta delle scritture sia la loro sottrazione/omessa tenuta. Per la forma 'specifica' di bancarotta documentale è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.

  • Legge fallimentare, art. 223

    Richiamata in tema di responsabilità per fatti di bancarotta fraudolenta; la giurisprudenza applica i principi relativi alla rilevanza della procura speciale e del possibile concorso tra apparente amministratore e procuratore.

  • Codice civile, art. 2214

    Stabilisce l'obbligo dell'imprenditore commerciale di tenere regolarmente i libri e le scritture contabili; obbligo che permane fino alla formale cessazione dell'attività (cancellazione dal registro imprese). L'inosservanza può integrare rilevanza penale in caso di fallimento.

  • Codice civile, art. 2241

    Richiamato nella sentenza insieme all'art. 2214 per sottolineare l'obbligo documentale dell'imprenditore; nella motivazione è utilizzato per rafforzare il principio della responsabilità dell'imprenditore per la tenuta delle scritture.

  • Legge fallimentare, art. 3

    Citata nel testo con riferimento ai presidi delle norme fallimentari sugli obblighi documentali; ribadisce che gli obblighi contabili sopravvivono alla cessazione dell'attività fino alla cancellazione formale.

Massime di principio

  • La mancata o parziale tenuta delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale anche se la società era di fatto inattiva; l'obbligo documentale perdura fino alla cancellazione formale dal registro imprese.
  • La nomina di un procuratore speciale o l'affidamento della contabilità a tecnici non esonera l'amministratore di diritto dalla responsabilità penale: sussiste una presunzione semplice di responsabilità che può essere superata solo con prova rigorosa contraria.
  • Per configurare la forma 'specifica' di bancarotta documentale non basta constatare l'assenza o l'incompletezza dei documenti: è necessario dimostrare elementi fattuali aggiuntivi che colleghino tale evento alla volontà dolosa di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto.
  • In caso di avvicendamento nella gestione societaria, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare, ricostruire o integrare le scritture del predecessore; l'inerzia può tradursi in responsabilità penale per omissione.
  • Se la motivazione di merito non illumina in modo adeguato il nesso tra i fatti obiettivi (es. mancanza di scritture) e il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, la decisione è vulnerabile in sede di cassazione e può essere annullata con rinvio per nuovo esame.

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