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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22187/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un credito TARSU per l'anno d'imposta 2013 richiesto da un Comune a una società operante nel settore conciario. La pretesa era stata originariamente espressa in un avviso di pagamento per un importo maggiore, poi ridotto per effetto di un pagamento parziale della contribuente e di una nota di credito/sgravio. La società ha impugnato il successivo sollecito di pagamento, sostenendo che l'area di circa 5.866 mq adibita a deposito doganale per pelli grezze fosse destinata in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali, smaltiti a sue spese, e che pertanto quella superficie dovesse essere esclusa dal calcolo della tassa. Il Comune ha ricorso per cassazione con due motivi: il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento, violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il primo avviso non era stato impugnato, che la pretesa era divenuta definitiva e che il sollecito non era autonomamente impugnabile; il secondo ha censurato la motivazione e l'applicazione delle norme sulla tassa rifiuti, contestando l'accertamento della CTR circa la produzione di rifiuti speciali, l'utilizzo della CTU e la prova dell'adempimento dichiarativo e dello smaltimento a cura della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sulla impugnabilità del sollecito: dagli atti acquisiti non risultava la notifica del primo avviso di pagamento, sicché non poteva dirsi cristallizzata la pretesa; inoltre il sollecito, in quanto primo atto portato a conoscenza della contribuente con indicazione della pretesa tributaria, era comunque impugnabile. Ha poi respinto il secondo motivo perché le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; ha inoltre considerato legittimo l'uso, da parte del giudice di merito, di una CTU svolta in altro giudizio tra le stesse parti, oltre ad altre prove documentali. Ne è seguita la condanna del Comune alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma può essere interpretata estensivamente quando un atto dell'ente impositore porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e motivata; l'impugnazione di atti non espressamente indicati è facoltativa e la loro mancata impugnazione non cristallizza la pretesa se il primo atto non è stato notificato.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure che, sotto l'apparente veste di violazioni di legge o nullità, mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto sono inammissibili o infondate in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata prospettata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte non ha ravvisato la denunciata violazione.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta tardiva costituzione e alle preclusioni difensive, senza accoglimento della censura.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in collegamento alla disciplina delle difese nel processo tributario; la Corte ha comunque escluso nullità per tardiva costituzione.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per contestare la gestione del materiale probatorio.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in tema di produzione documentale in appello.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

    Richiamato dal ricorrente per lamentare nullità della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre carenza di motivazione, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle nullità processuali dedotte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti dell'esenzione/esclusione TARSU per le superfici dove si producono rifiuti speciali.

  • art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto della disciplina TARSU e delle superfici esenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata notifica del primo atto impositivo impedisce di considerare definitivamente cristallizzata la pretesa; il successivo atto con cui l'ente renda per la prima volta nota al contribuente la richiesta tributaria può essere autonomamente impugnato, anche se non rientra tra gli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
  • L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa ma non esclude l'impugnazione di atti atipici quando essi contengano una pretesa fiscale definita, con indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche; l'interesse a ricorrere sorge già alla loro conoscenza.
  • La mancata impugnazione di un atto non tipico o la conoscenza aliunde della pretesa non equivalgono, di per sé, a notifica valida del primo atto impositivo e non impediscono di contestare successivamente la pretesa.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove; sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, mirano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito può utilizzare, ai fini del proprio convincimento, risultanze di una consulenza tecnica espletata in altro giudizio tra le stesse parti, se ritualmente acquisita agli atti, e può fondare la decisione anche su un complesso di elementi probatori convergenti.
  • In materia di TARSU, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani la parte di area funzionalmente ed esclusivamente collegata all'attività produttiva e occupata da materie prime o merci che generano tali rifiuti può essere esclusa dal prelievo, ma l'accertamento della sussistenza di tali presupposti resta apprezzamento di fatto del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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