Cassazione Civile, Ordinanza n. 16799/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2013 con cui il Comune ha chiesto il pagamento dell'imposta su un immobile per il quale la contribuente invocava l'esenzione per abitazione principale. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo necessaria la prova che l'immobile fosse dimora abituale non solo della contribuente, ma anche del suo nucleo familiare. La CTR ha invece accolto l'appello della contribuente, rilevando che era accertata la sua dimora abituale nell'immobile mentre il coniuge dimorava altrove, e che l'agevolazione spettava anche ai coniugi che dimorino in comuni diversi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che l'esenzione IMU per abitazione principale spetterebbe solo se l'immobile costituisce residenza e dimora di entrambi i coniugi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Comune alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina nella parte in cui richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. La Corte ha quindi affermato che, in tema di esenzione IMU per abitazione principale, il beneficio spetta al possessore dell'immobile in cui egli dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge ha residenza anagrafica in un diverso comune. Le spese sono state compensate integralmente per l'intervento della Corte costituzionale in corso di causa, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
comma 2, quarto periodo; comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La nozione di abitazione principale non presuppone la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore; l'esenzione spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, anche se il coniuge abbia diversa residenza in altro comune.
conversione del d.l. n. 201 del 2011
La disciplina IMU richiamata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013
La norma IMU censurata era quella risultante anche dalle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2014.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost., sent. n. 209 del 2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della definizione di abitazione principale nella parte in cui faceva riferimento alla dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore.
Massime di principio
- In tema di IMU sull'abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente definizione normativa, il requisito rilevante è la dimora abituale e la residenza anagrafica del singolo possessore, non più del nucleo familiare nel suo complesso.
- L'esenzione per abitazione principale può spettare anche quando i coniugi hanno residenza anagrafica in comuni diversi, purché il possessore dell'immobile vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.
- Quando interviene nel corso del giudizio una pronuncia della Corte costituzionale che incide direttamente sulla norma applicabile, il precedente orientamento giurisprudenziale contrario deve intendersi superato.
- Il ricorso per cassazione fondato sulla pretesa necessità della stabile dimora del nucleo familiare è infondato se la disciplina vigente, come interpretata dalla Corte costituzionale, valorizza la posizione del solo possessore dell'immobile.
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