Cassazione Civile, Ordinanza n. 13314/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la TARSU relativa all’anno 2012, con cui il Comune aveva liquidato a carico della società una somma complessiva di 336.977,50 euro in relazione agli immobili detenuti. La società sosteneva che l’atto fosse una duplicazione di un precedente avviso di accertamento avente lo stesso numero e contenuto, già impugnato e poi definito in appello con annullamento. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sull’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione alla pendenza di altro giudizio sul precedente avviso e di un giudizio di cassazione su atto presupposto; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria; 3) violazione della disciplina TARSU per avere il Comune richiesto il pagamento sulla base di una maggiore superficie tassabile senza un atto di accertamento in rettifica; 4) erronea tassazione di giardini e camminamenti, ritenuti non produttivi di rifiuti; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione tariffaria per la stagionalità dell’attività; 6) violazione del regolamento TARSU che prevedeva riduzioni per aree scoperte ad uso stagionale; 7) illegittimità delle tariffe applicate per il 2012 in quanto discendenti da delibere già annullate dal giudice amministrativo per annualità precedenti, con conseguente necessità di disapplicazione. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto che il ricorso non si confrontasse specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato l’atto come mera richiesta di pagamento conseguente a un avviso già giudicato, e non come nuovo avviso di accertamento, e che quindi le censure reiterassero questioni già esaminate nel primo giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per mancata critica puntuale della decisione impugnata. Ha ritenuto assorbito l’esame dei singoli motivi, osservando comunque che non vi era omessa pronuncia in ordine alla sospensione necessaria, poiché il provvedimento ex art. 295 c.p.c. è ordinatorio e, soprattutto, mancava un vero nesso di pregiudizialità tra il giudizio sull’avviso di accertamento e quello sulla successiva richiesta di pagamento, dovendo quest’ultimo limitarsi ai vizi propri dell’atto esecutivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per la mancata adozione di un provvedimento ordinatorio come la sospensione necessaria del giudizio.
La sospensione necessaria richiede un effettivo rapporto di pregiudizialità; nel caso concreto non ricorreva tra il giudizio sull’avviso e quello sulla richiesta di pagamento.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di norme sostanziali e processuali.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Invocato dalla ricorrente in tema di legittimità della pretesa su maggiore superficie tassabile.
art. 72, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dell’accertamento TARSU.
art. 66, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato per contestare la tassabilità di giardini e camminamenti.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato quale disciplina della denuncia TARSU rispetto alla quale il Comune si sarebbe discostato.
art. 38 del regolamento TARSU
Richiamato per sostenere la riduzione tariffaria delle aree scoperte ad uso stagionale.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Invocato per la disapplicazione della delibera comunale ritenuta illegittima.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per il deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e direttamente riferiti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito o la contestazione di un accertamento fattuale senza confutarne le ragioni rende il ricorso inammissibile.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può riguardare la mancata adozione di provvedimenti ordinatori o di rito, come la sospensione necessaria del processo.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un vero rapporto di pregiudizialità tecnica tra i giudizi; se il secondo giudizio ha per oggetto solo i vizi propri dell’atto successivo, la sospensione non è dovuta.
- Quando una controversia riguarda una richiesta di pagamento consequenziale a un precedente atto impositivo già definito, il perimetro del nuovo giudizio si limita ai vizi propri dell’atto successivo e non consente di reiterare censure di merito già esaurite nel primo giudizio.
- La qualificazione dell’atto impugnato è decisiva: se esso è una mera richiesta di pagamento o atto esecutivo e non un nuovo avviso di accertamento, non possono essere riproposte contestazioni proprie dell’originaria pretesa tributaria.
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