Cassazione Civile, Ordinanza n. 14749/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730 relativa a un contribuente. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il professionista impugnò la cartella sostenendo, in sintesi, che: 1) la competenza a contestare e irrogare la pretesa e a procedere all'iscrizione a ruolo spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva gestito il controllo sulla dichiarazione del contribuente; 2) in ogni caso, alla luce della modifica normativa del 2019, dovesse applicarsi il favor rei, con riduzione della pretesa alla sola misura del 30% della maggiore imposta; 3) la pretesa fosse comunque infondata nel merito. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia riconoscendo dovute le somme riferite a imposta e interessi e respingendo l'appello incidentale del contribuente sul vizio di competenza. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, sostenendo che il potere di iscrizione a ruolo spettasse alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, con conseguente illegittimità della cartella emessa dall'ufficio provinciale incompetente; ha inoltre riproposto le questioni sul favor rei e sul merito della pretesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997 attribuisca alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, una competenza funzionale esclusiva anche quando l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo della somma dovuta dal professionista che ha rilasciato un visto infedele. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista e dichiarando la nullità dell'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza di precedenti della Corte sulla medesima fattispecie.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis
La responsabilità del professionista che rilascia un visto di conformità infedele, anche quando comporti il pagamento dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, resta attratta alla competenza funzionale della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. La previsione di competenza non è derogabile e la sua violazione rende illegittimo l'atto emesso dall'ufficio incompetente.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale della dichiarazione del contribuente costituisce il presupposto procedimentale che fa emergere l'infedeltà del visto e la conseguente responsabilità del professionista.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ratione temporis, secondo comma
È richiamato quale parametro generale per la competenza in materia di accertamento, fondato sul domicilio fiscale del contribuente/soggetto obbligato.
art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale parametro generale di competenza territoriale in materia di IVA, fondato sul domicilio fiscale del contribuente.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Estende alla legittimazione a procedere all'iscrizione a ruolo il criterio del domicilio fiscale del soggetto obbligato.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato per il collegamento tra criterio di competenza e procedimento sanzionatorio.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Individua la dichiarazione dei redditi presentata con le modalità che rilevano per la fattispecie del visto infedele del CAF/professionista.
artt. 10 e 25 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Sono richiamati come parte del quadro normativo sull'assistenza fiscale e sulla vigilanza dei professionisti.
art. 26 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
È richiamato quale disciplina procedurale collegata al controllo formale e alla richiesta delle somme al trasgressore.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È evocato nel secondo motivo in relazione al favor rei e alla disciplina sanzionatoria più favorevole.
art. 7 CEDU
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo a sostegno dell'applicazione della legge più favorevole in materia sanzionatoria.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente per contestare la pretesa e la disciplina sanzionatoria, anche sotto il profilo della capacità contributiva e della legalità tributaria.
Massime di principio
- Quando una norma di legge attribuisce espressamente a un determinato ufficio una competenza funzionale e territoriale per contestare la violazione e iscrivere a ruolo la somma dovuta, tale competenza ha valenza esterna e non può essere derogata dall'Amministrazione con la scelta di un ufficio diverso.
- L'incompetenza dell'ufficio che ha emesso l'atto, se prevista da una disposizione legislativa che disciplina la ripartizione delle competenze, determina l'illegittimità dell'atto medesimo, deducibile dal contribuente con motivo di impugnazione.
- La competenza prevista per le violazioni relative al visto di conformità infedele va riferita al trasgressore che ha apposto il visto, non al contribuente assistito che ha presentato la dichiarazione controllata.
- La modifica normativa che incide sulle conseguenze economiche della violazione non altera, di per sé, la regola di competenza se la disposizione richiamata continua a riferirsi alla medesima violazione originaria.
- La natura non tributaria dell'obbligazione posta a carico del professionista non esclude, di per sé, che la misura conservi una funzione anche punitiva o deterrente, quando la pretesa è conseguenza di una specifica violazione e presenta effetti afflittivi significativi.
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