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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23253/2020 del 23/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’ipoteca iscritta su alcuni immobili di sua proprietà a garanzia di crediti portati da varie cartelle di pagamento, per complessivi 57.529,78 euro oltre sanzioni e interessi. Gli immobili erano stati conferiti nel fondo patrimoniale costituito con la moglie. Respinto il ricorso dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con sentenza n. 14/01/2016, l’appello è stato respinto dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza n. 119/02/17, depositata il 16 novembre 2017. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 169 e 170 c.c., sostenendo che i debiti tributari, per la loro natura e perché non direttamente collegati ai bisogni familiari, non potessero essere soddisfatti sui beni del fondo; ha inoltre affermato che l’immobile era stato acquistato con denaro appartenente al figlio incapace e destinato a garantirne il benessere, che l’agente avrebbe dovuto provare la connessione delle imposte con redditi prodotti dai beni del fondo e che l’atto non indicava il valore degli immobili in base alla rendita. Con il secondo motivo ha nuovamente invocato gli artt. 169 e 170 c.c. e principi costituzionali e internazionali in materia di famiglia, contestando ogni collegamento tra i debiti e i bisogni del figlio. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il concessionario non fosse legittimato a notificare direttamente le cartelle. L’agente della riscossione ha inoltre eccepito per la prima volta in cassazione il difetto di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, perché sollevata per la prima volta in cassazione dopo che le parti avevano prestato acquiescenza alla pronuncia di merito del giudice di primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno sulla giurisdizione. Ha respinto il primo motivo: l’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni dell’art. 170 c.c.; spettava al contribuente provare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, l’estraneità del debito ai bisogni familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e senza che rilevi la natura tributaria del credito, nonché la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Il ricorrente non aveva indicato i fatti generatori dei debiti né dimostrato l’estraneità o la conoscenza da parte dell’Amministrazione. La natura tributaria del credito non esclude di per sé l’iscrizione ipotecaria e non è necessario che i tributi derivino da redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo. Sono state inoltre giudicate generiche le censure sul valore degli immobili e irrilevante la dedotta provenienza del denaro dal figlio, in assenza della prova dell’origine dei debiti. Il secondo motivo è stato respinto perché la legittimità dell’esecuzione dipende dalla proprietà dell’immobile in capo al contribuente e dalle obbligazioni a suo carico, la cui estraneità ai bisogni familiari non era stata provata. Il terzo motivo è stato respinto sia perché la questione era stata tardivamente sollevata in primo grado, sia perché la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere le spese, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito, e dichiarando dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 170 c.c.

    La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

    L’ipoteca su beni inclusi nel fondo patrimoniale è legittima se l’obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l’estraneità del debito a tali bisogni. Il debitore opponente deve provare la costituzione e l’opponibilità del fondo, l’estraneità del debito alle necessità familiari in relazione al suo fatto generatore e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

    La disciplina dell’iscrizione ipotecaria nella riscossione coattiva consente l’iscrizione anche sui beni del fondo patrimoniale, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 170 c.c.

  • art. 169 c.c.

    La legittimità dell’esecuzione discende dalla proprietà dell’immobile in capo al contribuente e dalle obbligazioni gravanti sul medesimo, la cui estraneità ai bisogni della famiglia non è stata dimostrata dall’interessato.

    Nel caso deciso, l’invocazione delle regole del fondo patrimoniale non impedisce l’esecuzione sull’immobile di proprietà del debitore quando questi non abbia provato l’estraneità delle obbligazioni ai bisogni familiari.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973

    Inoltre, si osserva che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a sè non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Se il contribuente deduce di non aver avuto effettiva conoscenza dell’atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

    Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013

    In caso di integrale rigetto del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013

    La disposizione ha introdotto il presupposto per l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria nella riscossione coattiva può riguardare beni conferiti in un fondo patrimoniale, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 170 c.c.; la natura tributaria del credito non la esclude di per sé.
  • Il debitore che oppone l’esecuzione su beni del fondo patrimoniale deve provare la regolare costituzione e l’opponibilità del fondo, l’estraneità del debito ai bisogni familiari valutata in relazione al fatto generatore dell’obbligazione e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • Non è necessario, per procedere sui beni del fondo patrimoniale, che i crediti tributari riguardino redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il contribuente che, per causa a lui non imputabile, non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto può chiedere la rimessione in termini.
  • La pronuncia di merito del giudice di primo grado che afferma anche implicitamente la giurisdizione forma giudicato interno quando le parti non la impugnano sotto tale profilo; l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in cassazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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