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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21050/2020 del 02/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro richiesto per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Salerno in una procedura di esecuzione mobiliare avviata sulla base di una sentenza del giudice di pace, relativa a una controversia di valore inferiore a Euro 1.033,00. La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza depositata il 21 novembre 2018, aveva invece accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’esenzione prevista dall’art. 46 della L. n. 374 del 1991 non si applicasse ai provvedimenti emessi nell’ambito dell’esecuzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 46 della L. n. 374 del 1991, sostenendo che l’esenzione dall’imposta di registro per le controversie di valore non superiore a Euro 1.033,00 comprendesse anche l’ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva; con il secondo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla mancata allegazione all’avviso dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’esenzione prevista dall’art. 46 della L. n. 374 del 1991 operi per tutti i provvedimenti relativi a cause di valore non superiore a Euro 1.033,00, senza che rilevino il grado di giudizio, l’ufficio giudiziario o la natura cognitiva, esecutiva o cautelare del procedimento. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 510,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 46 L. n. 374/1991

    Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986d, art. 37, che escluda dal pagamento dell’imposta di registro tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.

    L’esenzione riguarda tutti i provvedimenti adottati in cause di valore non superiore a Euro 1.033,00, inclusi quelli emessi in procedimenti esecutivi o cautelari, senza dipendere dal giudice o dal grado.

  • art. 37 D.P.R. n. 131/1986

    Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986d, art. 37, che escluda dal pagamento dell’imposta di registro tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato.

    La previsione generale dell’imposta di registro è derogata dall’esenzione dell’art. 46 per i provvedimenti relativi a cause entro la soglia di valore, indipendentemente dal tipo di processo.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata invocata dalla ricorrente quale parametro della censura di violazione e falsa applicazione, ma la Corte non ne ha fornito un’autonoma interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non ne ha dato un’autonoma interpretazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • L’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 46 della L. n. 374 del 1991 per cause di valore non superiore a Euro 1.033,00 si applica a tutti i relativi atti e provvedimenti, compresi quelli emessi in procedimenti esecutivi o cautelari.
  • L’ambito dell’esenzione prevista dall’art. 46 della L. n. 374 del 1991 dipende dal valore della causa e non dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito o dal tipo di procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi

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