Cassazione Civile, Ordinanza n. 24513/2020 del 04/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia tributaria riguardava l’accertamento relativo all’annualità d’imposta 1976, con recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati per Lire 17.000.000, e le sanzioni pecuniarie relative alle annualità 1977 e 1978, non applicate nei precedenti gradi per obiettiva incertezza interpretativa. La Commissione Tributaria Centrale, con decisione del 30 maggio 2013, aveva parzialmente accolto il ricorso dell’Ufficio quanto all’annualità 1976 e confermato per il resto la decisione di secondo grado. La contribuente ha proposto sei motivi di ricorso. Con i primi due, trattati congiuntamente, ha denunciato la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle disposizioni sulla definizione automatica delle controversie tributarie ultradecennali, deducendo che la Commissione Tributaria Centrale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio. Ha sostenuto che la controversia, pendente in primo grado dal 1985, era iscritta a ruolo da oltre dieci anni e che l’Amministrazione finanziaria era risultata parzialmente soccombente in entrambi i primi due gradi; ha inoltre richiamato il rilievo di tale questione effettuato in udienza. Gli ulteriori quattro motivi non sono stati esaminati, essendo assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo applicabile la definizione automatica prevista per le controversie pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, originate da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre dieci anni e nelle quali l’Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente, anche solo parzialmente, nei primi due gradi. Ha rilevato che nel caso concreto la soccombenza parziale dell’Amministrazione si era verificata in entrambi i gradi e che la decisione di primo grado non era stata riformata nei successivi gradi, con conseguente estinzione della controversia e passaggio in giudicato della decisione impugnata dall’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Centrale. Ha quindi cassato senza rinvio la decisione impugnata e dichiarato estinto il giudizio; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15 per cento, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 40/2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2010
Il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, al comma 2 bis, prevede che le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.
Le controversie tributarie pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, diverse da quelle aventi a oggetto istanze di rimborso, rientrano nella definizione automatica quando il ricorso sia stato iscritto a ruolo in primo grado da oltre dieci anni e l’Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi.
D.L. n. 216/2011, art. 29, comma 16-decies, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012
Secondo l’interpretazione autentica data dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-decies, convertito in L. n. 14 del 2012, per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
La disposizione interpretativa, applicabile retroattivamente, chiarisce che è sufficiente la soccombenza anche parziale dell’Amministrazione nel primo grado, purché la relativa decisione non sia riformata nei gradi successivi, perché la controversia pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale si estingua e la pronuncia di primo grado passi in giudicato.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Va quindi cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., u.c., la decisione impugnata, poichè il giudizio dinanzi alla CTC avrebbe dovuto essere definito con decreto di estinzione, con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata dall’Ufficio dinanzi alla CTC medesima.
La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata quando il giudizio non avrebbe dovuto proseguire, perché ricorrevano i presupposti per dichiararne l’estinzione.
Massime di principio
- Le controversie tributarie pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, originate da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre dieci anni e non aventi a oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definibili quando l’Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi, anche solo parzialmente.
- Ai fini dell’estinzione della controversia pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale, la soccombenza anche parziale dell’Amministrazione nel primo grado è sufficiente se la decisione di primo grado non è stata riformata nei successivi gradi; in tal caso la decisione passa in giudicato.
- La disciplina interpretativa che chiarisce tali presupposti opera retroattivamente.
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