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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24689/2020 del 05/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (congiunti)

La controversia

Durante un intervento notturno presso un’area prossima al greto di un fiume, un carabiniere, mentre scendeva lungo una scarpata con l’arma di ordinanza carica e puntata in avanti, cadde e fece partire accidentalmente un colpo che uccise un giovane. La madre e i fratelli della vittima agirono contro il militare e i Ministeri della Difesa e dell’Interno chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali trasmessi iure hereditario e di quelli iure proprio da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 715/2016, escluse la responsabilità del Ministero dell’Interno, ritenne il militare esclusivamente responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. e il Ministero della Difesa responsabile in solido ai sensi dell’art. 2049 c.c.; liquidò € 300.000 alla madre e € 110.000 a ciascuno dei tre fratelli per la perdita del rapporto parentale, negando il danno tanatologico. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 258/2018 depositata il 13 marzo 2018, confermò integralmente la decisione. I Ministeri proposero due motivi di ricorso. Con il primo, articolato in due censure, dedussero violazione degli artt. 2043, 2044 e 2045 c.c., dell’art. 1227, primo comma, c.c. e degli artt. 45 e 51 c.p.: sostennero che le minacce dei giovani e la condotta da loro tenuta avessero costituito causa esclusiva dell’evento o, almeno, concorso colposo della vittima, e che l’uso dell’arma fosse giustificato dalla situazione di pericolo. Con il secondo motivo dedussero violazione degli artt. 2059, 2056 e 1226 c.c., contestando la quantificazione del danno parentale per mancata considerazione della convivenza, dell’intensità dei legami, della condizione di tossicodipendenza e della mancata personalizzazione dei valori tabellari; censurarono inoltre la liquidazione dello stesso importo al fratello unilaterale non convivente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella sostanza: in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non era ammissibile perché i ricorrenti non avevano dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre, la censura non era stata sviluppata e mirava a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione d’appello. La Corte ha anche rilevato che non era stata specificamente impugnata la statuizione secondo cui il militare non aveva sparato in risposta a una minaccia attuale, ma accidentalmente, sicché non risultava fondato l’assunto di un concorso colposo della vittima. Il secondo motivo è stato rigettato nel merito: la liquidazione era stata compiuta considerando le circostanze concrete e non applicando automaticamente le tabelle. La convivenza non è requisito necessario per il riconoscimento del danno parentale e la sua assenza non dimostra, da sola, l’allentamento del legame; il rapporto unilaterale di fratellanza non comporta una differenza qualitativa rispetto a quello tra fratelli germani. La Corte d’Appello aveva inoltre motivato l’equiparazione risarcitoria del fratello minorenne non convivente valorizzando la situazione familiare e le circostanze della perdita. La dedotta tossicodipendenza non era rilevante per ridurre il ristoro della perdita del rapporto parentale. Nessuna spesa è stata liquidata in Cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; la Corte ha dato atto che non sussistevano i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    la ricostruzione del nesso di causalità materiale ha ritenuto che la condotta dei fratelli C. integrasse gli estremi del caso fortuito, perchè l’evento dannoso era causalmente derivato dall’uso imperito dell’arma da parte dell’appuntato e dall’inadempimento dell’obbligo su di lui gravante, in quanto carabiniere a ciò specificamente addestrato, di valutare la ricorrenza delle condizioni per fare uso della pistola e per farlo in condizioni di sicurezza, evitando l’esplosione di un colpo accidentale

    La responsabilità per fatto illecito è stata ricondotta alla condotta imprudente e imperita del militare, che non aveva valutato adeguatamente le condizioni per usare l’arma né garantito che l’uso avvenisse in sicurezza.

  • art. 2044 c.c.

    l’assunto era sempre stato che lo sparo fosse partito accidentalmente e non per reagire ad una situazione di pericolo rappresentata dalla presenza di tre uomini in atteggiamento sospetto e potenzialmente aggressivo.

    Nel caso concreto non ricorreva una condotta difensiva giustificata, poiché il colpo era partito accidentalmente e non in reazione a un pericolo attuale.

  • art. 2045 c.c.

    negava la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2045 c.c., perchè era emerso che l’appuntato aveva sparato accidentalmente e non per rispondere ad una imminente minaccia

    Lo stato di necessità non giustifica l’azione quando il danno è prodotto accidentalmente e non per fronteggiare una minaccia imminente.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Quanto alla seconda censura, poi, non risulta neppure impugnata la statuizione con cui la Corte d’Appello, alle pp. 13 e 14, ha escluso che potesse ravvisarsi un concorso di colpa a carico della vittima

    La censura sul concorso colposo non può essere scrutinata utilmente se non investe specificamente la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso un apporto causale colposo della vittima.

  • art. 2059 c.c.

    In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussista il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

    Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiede un accertamento concreto della sofferenza morale e delle ricadute dinamico-relazionali. La liquidazione deve considerare complessivamente le circostanze del caso, tra cui convivenza, qualità del legame, età e situazione familiare.

  • art. 2056 c.c.

    Facendo applicazione di tali principi il giudice a quo ha riconosciuto la ricorrenza del danno parentale subito dalla madre e dai fratelli della vittima e lo ha quantificato tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti

    La quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata sulla base degli elementi concreti acquisiti, in coerenza con i criteri di liquidazione del danno da fatto illecito.

  • art. 1226 c.c.

    In aggiunta, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti e dai medesimi ribadito con la memoria depositata in vista dell’odierna udienza, la sentenza gravata non ha affatto applicato in maniera automatica i valori tabellari applicabili all’uomo medio, nè ha utilizzato enunciazioni di carattere astratto e generico, ma ha proceduto alla individuazione delle circostanze specifiche che nel caso di specie, a prescindere dalla convivenza, giustificavano la somma liquidata.

    La liquidazione equitativa del danno non può consistere nell’applicazione automatica di valori tabellari: il giudice deve individuare e valorizzare le circostanze specifiche che giustificano l’importo.

  • art. 2049 c.c.

    accertata la responsabilità esclusiva di Z.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella causazione della morte di C.S., lo condannava, in solido con il Ministero della Difesa, tenuto ex art. 2049 c.c., al pagamento, a titolo di perdita del rapporto parentale, di Euro 300.000,00 nei confronti di P.M., di Euro 110.000,00 nei confronti di ciascuno dei tre fratelli della vittima

    Il Ministero della Difesa è stato ritenuto responsabile in solido per il fatto illecito commesso dal militare nell’ambito delle sue funzioni; la Cassazione non ha modificato tale statuizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, non è ammissibile il mezzo impugnatorio che invochi la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, salvo che la parte ricorrente – e non è questo il caso -soddisfi l’onere di dimostrare che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata sono diverse da quelle su cui si è basata la decisione di prime cure

    In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni fattuali delle due decisioni di merito sono diverse.

Massime di principio

  • Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va accertato verificando sia la sofferenza morale soggettiva sia le conseguenze dinamico-relazionali, e va liquidato considerando le circostanze concrete del rapporto e della vicenda, anche mediante elementi presuntivi.
  • La convivenza con la vittima non costituisce requisito necessario per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale; la sua mancanza, da sola, non prova l’interruzione o l’automatico allentamento della comunione affettiva.
  • Il rapporto di fratellanza unilaterale non è, per la sola mancanza di un genitore comune, qualitativamente inferiore a quello tra fratelli germani ai fini del riconoscimento del danno parentale.
  • La liquidazione del danno parentale non deve applicare automaticamente i valori tabellari: occorre motivare l’importo alla luce delle circostanze specifiche del caso, inclusi la qualità del legame, l’età, la situazione familiare e le modalità della perdita.
  • La condotta o lo stile di vita del superstite o della vittima non riduce di per sé il danno da perdita del rapporto parentale, se non incide sulla sussistenza o sull’intensità concreta del legame affettivo; nel caso deciso, l’asserita dedizione all’uso di stupefacenti non era rilevante ai fini della liquidazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede la dimostrazione che le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di merito siano diverse; non è inoltre consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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