Cassazione Civile, Ordinanza n. 20531/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Il de cuius si era obbligato con contratto preliminare a trasferire alla società attrice la proprietà di un immobile, ma il contratto definitivo non era stato stipulato entro il termine previsto. La società chiese l’esecuzione in forma specifica, una penale, i danni e le spese. Il Tribunale di Bari dichiarò risolto il preliminare per inadempimento del promittente venditore e condannò i suoi eredi a restituire Euro 53.711,52, con interessi legali, e a pagare Euro 51.645,69 a titolo di penale, oltre alle spese. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2/2015 depositata l’8 gennaio 2015, riconobbe che la madre aveva validamente accettato con beneficio d’inventario per sé e per i figli minori e che tutti gli appellanti erano eredi beneficiati, ma rigettò l’appello. Gli eredi ricorsero per cassazione con cinque motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il riconoscimento del beneficio d’inventario non era stato tradotto in una corrispondente limitazione della condanna; violazione dell’art. 156 c.p.c. per contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione dell’art. 511 c.c., sostenendo che il beneficio si estendesse alle spese processuali; violazione dell’art. 94 c.p.c. e difetto di motivazione, perché la condanna personale alle spese richiede gravi motivi specificamente indicati; violazione degli artt. 112 e 336 c.p.c., poiché il riconoscimento del beneficio avrebbe dovuto incidere anche sulla regolazione delle spese di primo grado. La società intimata era stata cancellata dal registro delle imprese il 16 aprile 2015; la Corte ha ritenuto rituale la notificazione del ricorso al procuratore costituito in appello in applicazione del principio di ultrattività del mandato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i motivi relativi agli effetti del beneficio d’inventario. L’erede beneficiato resta soggetto passivo dei debiti ereditari e può essere convenuto direttamente dal creditore, ma la sua responsabilità è limitata intra vires hereditatis; tale limite riguarda capitale, interessi e, di regola, anche le spese processuali. Per ottenere tale limitazione nel titolo giudiziale, il beneficio deve essere fatto valere nel giudizio di cognizione. Quanto alle spese, la condanna personale dell’erede beneficiato è possibile soltanto per gravi motivi, da specificare concretamente in sentenza; la Corte d’appello aveva invece riconosciuto la qualità di eredi beneficiati, ma confermato senza caratterizzazioni la condanna di primo grado e disposto genericamente la condanna solidale alle spese del grado, senza applicare il beneficio né indicare gravi motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, perché riesamini gli effetti del beneficio sulla condanna e sulle spese di entrambi i gradi di merito. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
l’accettazione con beneficio di inventario determina la limitazione di responsabilità dell’erede per i debiti de cuius entro il valore dei beni ereditari (art. 490 c.c., comma 2, n. 2)
Il beneficio d’inventario limita la responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius al valore dei beni ereditari.
la limitazione intra vires afferisce così alla sorte capitale come agli interessi e, per regola (come può desumersi dall’art. 94 c.p.c.), il beneficio si estende anche alle spese del giudizio (Cass. n. 3713/1977)
La limitazione della responsabilità dell’erede beneficiato investe capitale e interessi e, di regola, si estende anche alle spese processuali.
a norma dell’art. 94 c.p.c., gli eredi beneficiati possono essere condannati personalmente alle spese processuali, riguardo a giudizi promossi con riferimento a rapporti già facenti capo al de cuius soltanto per gravi motivi che il giudice deve specificare nella sentenza; ed è, pertanto, illegittima la decisione che condanni al pagamento delle spese giudiziali gli eredi che, in quanto beneficiati, sarebbero tenuti anche all’obbligazione in parola intra vires, senza alcuna specificazione, e quindi personalmente, omettendo l’indicazione dei gravi motivi
L’erede beneficiato può essere condannato alle spese processuali personalmente e oltre i limiti del beneficio soltanto in presenza di gravi motivi, che il giudice deve identificare e specificare nella sentenza.
i gravi motivi cui allude la norma dell’art. 94 cit. debbono “identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2”
I gravi motivi che consentono la condanna personale alle spese dell’erede beneficiato devono consistere, in concreto, nella violazione dei doveri di lealtà e probità oppure nella mancanza della normale prudenza rilevante ai fini della responsabilità processuale aggravata.
i gravi motivi cui allude la norma dell’art. 94 cit. debbono “identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2”
La mancanza della normale prudenza rilevante ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. può integrare uno dei gravi motivi che devono essere specificamente accertati per giustificare la condanna personale alle spese dell’erede beneficiato.
il riconoscimento di quella qualità non poteva ovviamente rimanere fine a sè stesso, ma imponeva la correlativa caratterizzazione della condanna già emessa in primo grado: quindi imponeva la riforma sul punto della sentenza, in accoglimento della specifica ragione di censura mossa contro di essa in grado d’appello
Quando il giudice riconosce la qualità di erede beneficiato, deve trarne le conseguenze sulla condanna richiesta e pronunciata, nei limiti della domanda e delle censure proposte.
la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della società cancellata
In presenza del principio di ultrattività del mandato alla lite, la notificazione della sentenza al procuratore costituito può far decorrere il termine d’impugnazione nei confronti della società cancellata.
è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante
L’impugnazione può essere notificata presso il procuratore costituito della società cancellata in applicazione dell’ultrattività del mandato, anche se il notificante conosce aliunde l’evento interruttivo.
nell’ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell’attore l’interesse all’impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla
In caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo di una sentenza ancora impugnabile, è interessata a impugnare la parte la cui domanda sia stata rigettata, denunciando l’assenza di una motivazione idonea a sostenere la decisione.
Massime di principio
- L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non esclude la legittimazione passiva dell’erede rispetto alle obbligazioni del de cuius: il creditore ereditario può agire direttamente contro l’erede, la cui responsabilità resta però limitata al valore dei beni ereditari.
- La limitazione intra vires hereditatis riguarda, di regola, capitale, interessi e spese processuali. Perché il limite operi nel titolo giudiziale, l’erede deve far valere il beneficio nel giudizio di cognizione; se la sentenza non lo accerta, la limitazione non può essere introdotta successivamente in sede esecutiva.
- L’erede beneficiato può essere condannato personalmente alle spese di lite relative a rapporti del de cuius soltanto in presenza di gravi motivi, che il giudice deve specificare concretamente nella sentenza; essi devono riconnettersi alla violazione dei doveri di lealtà e probità o alla mancanza della normale prudenza.
- Se il giudice di merito riconosce la qualità di erede beneficiato, tale accertamento deve riflettersi sulla statuizione di condanna e sulla regolazione delle spese dei gradi di merito; non è sufficiente enunciare la qualità nel dispositivo e, al contempo, confermare o pronunciare una condanna personale senza applicare il beneficio o indicare gravi motivi.
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