Cassazione Civile, Ordinanza n. 24798/2020 del 05/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo notificato a due debitori da una società che agiva quale mandataria di una società indicata come cessionaria in blocco dei crediti di un istituto bancario, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. I debitori hanno opposto il decreto contestando specificamente che il credito azionato fosse incluso nell’operazione di cessione in blocco. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1282/2018 depositata il 18 luglio 2018, ha confermato la decisione, rilevando che non era stata fornita prova idonea dell’inclusione del credito nella cessione. La società veicolo, succeduta a titolo particolare, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. Ha sostenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto dell’atto pubblico di cessione e l’indicazione dell’atto notarile di conferimento del mandato fossero sufficienti a dimostrare la titolarità del credito e la legittimazione della mandataria, a fronte di una contestazione asseritamente generica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la contestazione dei debitori era specifica: non negava semplicemente l’esistenza della cessione in blocco, ma contestava che proprio il credito azionato fosse compreso nell’operazione. Gravava quindi sulla creditrice-cessionaria l’onere di provare tale inclusione, distinto dalla prova del fatto generale della cessione in blocco. La pubblicazione dell’estratto e la prova del mandato alla riscossione non risolvevano la questione della titolarità sostanziale del credito in capo alla mandante; il mandato riguardava la legittimazione processuale della mandataria, non l’inclusione del credito nella cessione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in euro 7.600, di cui euro 100 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario nella massima percentuale di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 58 D.Lgs. 385/1993
la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
Chi agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in forza di una cessione in blocco deve provare che il credito controverso è incluso nell’operazione, salvo che il resistente ne abbia riconosciuto, anche implicitamente, l’inclusione.
art. 2697 c.c.
in tal senso l’onere della prova incombeva alla (asserita) creditrice-cessionaria, e aveva un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell’effettività della cessione in blocco
L’onere probatorio della cessionaria riguarda la specifica inclusione del credito controverso nell’operazione e non è assolto dimostrando soltanto che la cessione in blocco è stata effettivamente realizzata.
art. 111 c.p.c.
questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
Il successore a titolo particolare che subentra nel giudizio o agisce in luogo del creditore originario deve dimostrare la propria titolarità sostanziale del credito, provando l’inclusione del credito nella cessione, salvo riconoscimento della controparte.
art. 115 c.p.c.
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una tale eccezione era specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non era sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione
La contestazione è specifica quando individua il fatto controverso nell’inclusione del singolo credito nell’operazione, anche se non mette in discussione l’esistenza della cessione in blocco in generale.
Massime di principio
- Il cessionario che agisce per il pagamento di un credito come successore a titolo particolare in una cessione in blocco deve provare che quel credito specifico è compreso nell’operazione; la prova della sola esistenza della cessione non basta.
- La contestazione dell’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco è specifica quando distingue tale profilo dalla circostanza, eventualmente pacifica, che una cessione in blocco sia avvenuta.
- La pubblicazione dell’estratto della cessione e la prova del mandato alla riscossione non sostituiscono, in presenza di una contestazione specifica, la prova della titolarità sostanziale del singolo credito in capo alla cessionaria.
- La titolarità sostanziale del credito in capo alla mandante è distinta dalla legittimazione processuale della mandataria: la prova del mandato alla riscossione non dimostra che il credito sia stato incluso nella cessione.
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