Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23044/2020 del 22/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione proposta da una socia di una società in nome collettivo contro una cartella esattoriale emessa per il recupero dei contributi dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2005, calcolati in relazione a un maggior reddito da partecipazione. Il Tribunale di Salerno aveva rigettato l’opposizione. In appello, la Corte di Salerno aveva parzialmente riformato la decisione, rideterminando il debito in Euro 2.156,27 oltre accessori, anche tenendo conto degli effetti dell’accertamento con adesione sulla contribuzione e dello sgravio parziale eseguito dall’INPS l’8 febbraio 2017; aveva inoltre compensato in parte le spese e posto a carico dell’appellante un terzo delle spese dei due gradi di merito. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 92 e 336 c.p.c., sostenendo che la parte parzialmente vittoriosa non poteva essere condannata a rifondere una quota delle spese della controparte, non ricorrendo l’eccezione prevista dall’art. 91 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed extrapetizione, assumendo che, senza domanda riconvenzionale dell’INPS o dell’agente della riscossione, la Corte d’appello non potesse ricalcolare il credito e condannarla al pagamento di una somma diversa da quella iscritta a ruolo, ma dovesse annullare integralmente la cartella.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che, essendo stata accolta parzialmente l’opposizione, la ricorrente fosse parzialmente vittoriosa e non potesse essere condannata a pagare una quota delle spese di lite, salvo l’eccezione prevista dall’art. 91 c.p.c. per il caso in cui la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo; tale ipotesi non ricorreva. Ha invece confermato che, quando l’opposizione a una cartella per contributi previdenziali è fondata solo in parte, il giudice può dichiarare d’ufficio l’inefficacia della cartella limitatamente alle somme non dovute, senza necessità di annullarla integralmente o di una domanda riconvenzionale, salvo il caso in cui l’ente non abbia provato in alcuna misura il credito anche nel quantum. La sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per una nuova regolazione delle spese e per quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    come noto, l’art. 91 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009 e applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, ha introdotto una deroga al principio generale della soccombenza, stabilendo che il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92, comma 2”;

    In caso di accoglimento parziale della domanda, la condanna della parte parzialmente vittoriosa alle spese della controparte è eccezionalmente consentita quando la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa, rifiutata senza giustificato motivo.

  • art. 92 c.p.c.

    il principio per cui “in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte” deve, all’attualità, essere integrato dalla previsione dell’ipotesi eccezionale di condanna “consentita dall’ordinamento solo in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa”(Cass. n. 1572 del 2018; Cass. n. 26918 del 2018);

    L’accoglimento parziale consente la compensazione totale o parziale delle spese della parte vittoriosa, ma non la condanna di quest’ultima a rifondere le spese avversarie per la sola soccombenza su una parte della domanda. La condanna è ammessa soltanto nell’ipotesi eccezionale di cui all’art. 91 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma – in analogia con le disposizioni che regolano l’opposizione a precetto – il giudice deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso (che non ricorre nella fattispecie) in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l’ente creditore non abbia assolto in alcuna misura all’onere di provare anche nel quantum il suo credito

    La pronuncia sul credito contributivo non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice, accertata la fondatezza solo parziale dell’opposizione, dichiara d’ufficio inefficace la cartella per le sole somme non dovute. L’inefficacia totale richiede che l’ente creditore non abbia provato il credito in alcuna misura, anche quanto al quantum.

  • art. 336 c.p.c.

    La sentenza esamina la censura relativa alla statuizione sulle spese ai sensi degli artt. 92 e 336 c.p.c., ma non enuncia una specifica interpretazione dell’art. 336 c.p.c.

Massime di principio

  • In caso di accoglimento parziale dell’unica domanda, la parte parzialmente vittoriosa può essere condannata a rifondere le spese della controparte soltanto nell’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 91 c.p.c., quando la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo. La mera soccombenza sulla parte residua della domanda non basta a giustificare tale condanna, ferma la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese della parte vittoriosa.
  • Nel giudizio di opposizione a cartella per contributi previdenziali, se l’opposizione è fondata solo parzialmente, il giudice dichiara anche d’ufficio inefficace la cartella limitatamente alle somme non dovute; la parziale fondatezza non comporta l’inefficacia totale della cartella. Quest’ultima può essere dichiarata solo se l’ente creditore non ha provato in alcuna misura il credito, anche nel quantum.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.