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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28117/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato a una società di costruzioni un maggior reddito d'impresa per l'anno 2008, sulla base delle risultanze di verifiche bancarie e postali effettuate sui conti della società e dei soci, nonché dal disconoscimento di costi relativi a due fatture. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello della contribuente ritenendo, da un lato, che le giustificazioni offerte sulle movimentazioni bancarie fossero generiche e non supportate da documentazione idonea a superare la presunzione legale prevista per gli accertamenti bancari e, dall'altro, che non fosse provata l'inerenza dei costi fatturati all'attività d'impresa. La curatela ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: violazione di norme costituzionali e tributarie e dell'art. 2729 c.c.; omessa pronuncia o carenza di motivazione; erronea ripartizione dell'onere della prova quanto all'imputabilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci; omesso esame di documenti e fatti decisivi (fatture, note, verbali e movimenti bancari); violazione delle norme sul giudizio di appello per avere il giudice regionale ritenuto l'appello non specifico e, in ogni caso, infondato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, l'inammissibilità di parte delle censure per difetto di chiarezza e specificità, in particolare quelle relative agli artt. 53 e 97 Cost. e agli artt. 329, 345 e 346 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata prova dell'Ufficio circa la riferibilità alla società dei conti intestati ai soci, sia perché la questione risultava nuova, sia perché comunque contrastata dal contenuto documentale richiamato. Ha inoltre affermato che i motivi erano inammissibili laddove cumulavano in modo inestricabile violazione di legge e vizio motivazionale, e che non vi era omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque risposto alle censure di appello. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza regionale sufficiente e superiore al minimo costituzionale, ricordando altresì che non è più denunciabile la mera insufficienza motivazionale e che l'omesso esame di elementi istruttori non equivale, di per sé, all'omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    La censura richiamata non è stata scrutinata nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 97 Cost.

    La censura richiamata non è stata scrutinata nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base della presunzione a favore dell'amministrazione finanziaria nelle indagini bancarie; il contribuente deve fornire giustificazioni specifiche e documentate per superarla.

  • art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza un autonomo vaglio di merito per difetto di specificità della censura.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova presuntiva, senza autonoma decisone di principio oltre alla conferma della presunzione posta dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 329 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specifiche argomentazioni.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specifiche argomentazioni.

  • art. 346 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specifiche argomentazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per violazione di legge; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure per difetto di specificità e per commistione con vizi motivazionali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale né l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Unitamente all'art. 366, n. 6, impone la rigorosa indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura di omesso esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le censure devono essere formulate con chiarezza e specificità: la deduzione generica di violazioni di legge, senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Nei procedimenti fondati su indagini bancarie, la presunzione legale operante a favore dell'amministrazione può essere vinta solo mediante giustificazioni concrete, specifiche e documentalmente riscontrabili; allegazioni generiche o prospetti parziali non sono sufficienti.
  • La doglianza per omessa pronuncia è incompatibile con la deduzione, sullo stesso punto, di un vizio di carenza o insufficienza di motivazione: i due vizi vanno tenuti distinti e non cumulati in modo indistinto.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; l'omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori non integra di per sé il vizio denunciabile.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso decisorio del giudice, anche per relationem alla sentenza di primo grado, purché la CTR mostri di avere valutato le questioni devolute in appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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