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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04974/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta di bollo pretesa dall'ufficio in relazione alla trascrizione di un atto pubblico di compravendita immobiliare contenente accettazione tacita di eredità. I giudici di merito hanno annullato l'atto impositivo; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza della CTR per difetto assoluto di motivazione, perché la decisione sarebbe consistita nella mera riproduzione di un articolo giornalistico; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avrebbe male individuato l'oggetto del contendere, dato che l'imposta di bollo sulla compravendita non sarebbe stata affatto corrisposta per effetto dell'esenzione prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, e la lite riguarderebbe solo la dovutezza del bollo sulla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità; (3) violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, al d.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis, e Tariffa allegata art. 3, comma 2, nonché agli artt. 476, 2648 e 2660 c.c., sostenendo che la nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità ha autonomia strutturale e funzionale, non è atto direttamente conseguente all'atto traslativo esente e serve a garantire la continuità delle trascrizioni, costituendo antecedente logico-giuridico dell'atto di disposizione dell'erede.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata risultava notificata, ma il ricorrente non aveva depositato, nei termini dell'art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza con la relata di notificazione. L'improcedibilità è stata dichiarata anche a seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio disposta con ordinanza interlocutoria, senza che emergesse la produzione del documento mancante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo, ma la Corte non ne esamina il merito perché dichiara l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare il difetto assoluto di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della censura di motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato per il secondo motivo, ma non scrutinato nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'oggetto della pretesa tributaria.

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    Richiamato dall'Agenzia quale norma di esenzione dalla tassazione dell'atto di compravendita, con la conseguenza che la lite riguarderebbe solo il bollo sulla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.

  • D.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis, All. A, Tariffa Parte I

    Richiamato per sostenere l'applicazione dell'imposta di bollo in misura cumulativa agli atti e alle formalità ad essi dipendenti.

  • d.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2, Tariffa allegata

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al regime del bollo sulle formalità di trascrizione.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato quale disposizione sull'accettazione tacita di eredità.

  • art. 2648 c.c.

    Richiamato per la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità e i relativi effetti pubblicitari.

  • art. 2660 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina della trascrizione e continuità delle formalità.

  • art. 2650 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per affermare che la nota di trascrizione assicura la continuità delle trascrizioni e ha funzione autonoma.

  • art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata, nei termini, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    È il termine/processo di deposito cui la Corte aggancia la sanzione dell'improcedibilità per mancata produzione della relata di notificazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza notificata è improcedibile se il ricorrente non deposita, entro il termine di legge, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; il vizio è rilevabile d'ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controparte.
  • La declaratoria di improcedibilità preclude l'esame dei motivi di ricorso, anche quando siano articolate censure di nullità della sentenza, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o violazione di norme sostanziali tributarie.
  • Quando la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; per l'amministrazione statale ricorrente non si applica l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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