Cassazione Civile, Ordinanza n. 09585/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2007 in relazione a redditi prodotti da lavoro autonomo. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato prescritto il credito contributivo azionato dall'ente, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2008) e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa sulla Gestione Separata e sui termini di versamento, sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 26 settembre 2008, momento solo da cui l'ente avrebbe potuto agire; con il secondo ha sostenuto, in subordine, che la sentenza avesse comunque errato nel non considerare un secondo termine di pagamento al 15 luglio 2008 previsto con maggiorazione, anziché il solo termine del 16 giugno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati alla luce dell'orientamento consolidato: la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, il c.d. secondo termine con maggiorazione per interessi corrispettivi non costituisce un termine alternativo di adempimento e non sposta il dies a quo della prescrizione. Poiché per i contributi del 2007 il termine era il 16 giugno 2008 e non risultavano proroghe, la richiesta del 19 giugno 2013 era tardiva e il credito era prescritto. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente in considerazione della formazione successiva degli orientamenti di legittimità richiamati. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione Separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
Norma di riferimento per l'obbligo contributivo alla Gestione Separata.
artt. 10, 13 e 18 D.Lgs. n. 241 del 1997
Richiamati per disciplinare termini e modalità dei versamenti contributivi collegati alla dichiarazione dei redditi.
art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. n. 435 del 2001
Rilevante per i termini di versamento dei contributi e per l'eventuale loro differimento.
art. 2, comma 1, D.P.R. n. 322 del 1998
Richiamato nel quadro dei termini dichiarativi e degli adempimenti fiscali connessi.
artt. 36-bis, comma 2, lett. f, e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dall'ente a sostegno della tesi che la dichiarazione dei redditi fosse presupposto operativo per l'azione di recupero.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei controlli e dei versamenti conseguenti.
art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935
Indicato come base del principio secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241 del 1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Fissa il collegamento tra termini contributivi e termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione Separata, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina speciale sui versamenti previdenziali.
- La dichiarazione dei redditi costituisce una mera dichiarazione di scienza e non è il presupposto del credito contributivo; pertanto, non differisce il momento in cui l'ente previdenziale può far valere il proprio diritto.
- L'eventuale differimento dei termini di pagamento stabilito da fonti normative o regolamentari rileva ai fini della decorrenza della prescrizione solo se incide sul termine di scadenza dell'obbligazione principale.
- Il c.d. secondo termine di pagamento con maggiorazione per interessi corrispettivi non integra un termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva e non sposta il dies a quo della prescrizione.
- Quando un orientamento di legittimità consolidato si forma solo dopo la proposizione del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese di legittimità.
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