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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09585/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2007 in relazione a redditi prodotti da lavoro autonomo. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato prescritto il credito contributivo azionato dall'ente, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2008) e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa sulla Gestione Separata e sui termini di versamento, sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 26 settembre 2008, momento solo da cui l'ente avrebbe potuto agire; con il secondo ha sostenuto, in subordine, che la sentenza avesse comunque errato nel non considerare un secondo termine di pagamento al 15 luglio 2008 previsto con maggiorazione, anziché il solo termine del 16 giugno 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati alla luce dell'orientamento consolidato: la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, il c.d. secondo termine con maggiorazione per interessi corrispettivi non costituisce un termine alternativo di adempimento e non sposta il dies a quo della prescrizione. Poiché per i contributi del 2007 il termine era il 16 giugno 2008 e non risultavano proroghe, la richiesta del 19 giugno 2013 era tardiva e il credito era prescritto. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente in considerazione della formazione successiva degli orientamenti di legittimità richiamati. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione Separata, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina speciale sui versamenti previdenziali.
  • La dichiarazione dei redditi costituisce una mera dichiarazione di scienza e non è il presupposto del credito contributivo; pertanto, non differisce il momento in cui l'ente previdenziale può far valere il proprio diritto.
  • L'eventuale differimento dei termini di pagamento stabilito da fonti normative o regolamentari rileva ai fini della decorrenza della prescrizione solo se incide sul termine di scadenza dell'obbligazione principale.
  • Il c.d. secondo termine di pagamento con maggiorazione per interessi corrispettivi non integra un termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva e non sposta il dies a quo della prescrizione.
  • Quando un orientamento di legittimità consolidato si forma solo dopo la proposizione del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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