Cassazione Civile, Ordinanza n. 20072/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni notificato a una società per l'anno d'imposta 2009, dopo che nella dichiarazione annuale di consumo dell'energia elettrica era stato indicato un maggiore rateo di acconto rispetto a quello effettivamente spettante, con conseguente esposizione di un credito d'imposta maggiore del dovuto. In primo grado la società aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, con riduzione della sanzione. L'Agenzia aveva appellato sostenendo che la condotta non fosse un mero errore formale e che dovesse applicarsi la sanzione più grave prevista dall'art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995. La CTR aveva invece rigettato l'appello ritenendo formato il giudicato sulla diversa qualificazione della violazione e, nel merito, escludendo la configurabilità della tentata evasione per difetto di dolo specifico e per la natura meramente erronea, e non colposa, della compilazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR erroneamente ravvisato un giudicato interno sulla questione della norma sanzionatoria applicabile; 2) violazione dell'art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR escluso l'applicazione della sanzione senza necessità di provare dolo specifico o tentativo di evasione e qualificando il fatto come mero errore non colposo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla qualificazione giuridica della condotta ai fini della sanzione, osservando che il giudicato sostanziale riguarda l'attribuzione o il diniego del bene della vita e non la sola questione giuridica decisa in via incidentale. Ha inoltre affermato che la fattispecie sanzionatoria dell'art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995 punisce l'omessa, incompleta o inesatta dichiarazione e non richiede la prova del dolo specifico o di un tentativo di evasione; inoltre, in materia di sanzioni tributarie, la responsabilità è integrata dalla cosciente e volontaria violazione, operando una presunzione di colpa a carico dell'autore della condotta vietata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale si forma solo sulla statuizione che attribuisce o nega il bene della vita dedotto in giudizio, non sulla mera questione giuridica decisa o sugli accertamenti incidentali.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 262/2006
Disciplina sanzionatoria riferita a omissione, incompletezza o tardività della presentazione di dati, documenti e dichiarazioni, nonché alla dichiarazione di valori difformi da quelli accertati; secondo la Corte concerne profili formali delle dichiarazioni di consumo.
art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995
Sanziona l'omessa, incompleta o inesatta redazione delle dichiarazioni previste dalla disciplina delle accise sull'energia elettrica; non richiede dolo specifico né un tentativo di evasione, essendo sufficiente la condotta vietata prevista dalla norma.
In materia di sanzioni amministrative tributarie, la responsabilità del contribuente richiede una condotta cosciente e volontaria; non occorre la prova concreta del dolo o della colpa da parte dell'Amministrazione, operando una presunzione di colpa per il fatto vietato commesso.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sulla sola qualificazione giuridica della fattispecie quando la relativa statuizione non coincida con l'attribuzione o il diniego del bene della vita controverso.
- Nelle sanzioni tributarie, la verifica della norma applicabile va condotta distinguendo tra violazioni formali della dichiarazione e condotte che incidono sulla misura del debito d'imposta o espongono il fisco a pericolo di danno erariale.
- Quando la norma sanzionatoria punisce l'omessa, incompleta o inesatta dichiarazione, non è necessario accertare un dolo specifico di evasione se la previsione descrive la condotta in termini oggettivi.
- Ai fini della responsabilità amministrativa tributaria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, salvo prova liberatoria nei limiti del sistema.
- L'errore nella compilazione di una dichiarazione tributaria non esclude di per sé la sanzionabilità se la condotta integra la fattispecie tipica prevista dalla legge.
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