Cassazione Civile, Ordinanza n. 28790/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario di oltre 800 mila euro relativo a due conti correnti. Il giudice delegato aveva escluso integralmente il credito e la società aveva proposto opposizione allo stato passivo. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo mancante la prova della legittimazione attiva della ricorrente: in particolare, ha affermato che, in caso di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, la cessionaria deve dimostrare che lo specifico credito rientri nel perimetro dei rapporti ceduti e che la sola produzione della Gazzetta Ufficiale e dell’iscrizione nel registro delle imprese non è sufficiente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione della titolarità del credito da parte della curatela in sede di verifica del passivo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 58 TUB, 4 l. 130/1999 e degli artt. 1325, 1346, 1350, 1376 e 2697 c.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente preteso la produzione del contratto di cessione, svalutando la Gazzetta Ufficiale e gli altri elementi documentali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la curatela aveva effettivamente contestato la legittimazione attiva nel giudizio di opposizione e, comunque, la carenza di titolarità del rapporto è rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti. Ha rigettato anche il secondo motivo, ribadendo il principio per cui, se è contestata l’esistenza del contratto di cessione, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB non prova da sola il trasferimento del credito; tale pubblicazione può valere come indizio o come prova dell’inclusione del singolo credito solo quando non sia contestata l’esistenza del contratto ma soltanto l’inserimento del credito nel blocco ceduto. Nel caso concreto, essendo stata contestata la stessa esistenza del negozio di cessione, il Tribunale ha correttamente escluso la legittimazione attiva della ricorrente. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione non ha rilievo decisivo quando la controparte abbia in concreto contestato la titolarità del credito; inoltre la carenza di titolarità può essere rilevata d’ufficio se risultante dagli atti.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nelle cessioni in blocco di crediti bancari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vale come avviso della cessione ed è idonea, in certe ipotesi, a dimostrare l’inclusione del singolo credito nel blocco; non prova però di per sé l’esistenza del contratto di cessione quando questo sia specificamente contestato.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla disciplina della cartolarizzazione e della cessione dei crediti, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola decisiva rispetto all’art. 58 TUB.
La ricorrente ne invocava la violazione per sostenere che non fosse necessaria la prova documentale del contratto; la Corte ha però chiarito che, se il contratto di cessione è contestato, esso deve essere provato, pur non essendo richiesto necessariamente un atto scritto.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione sul presunto contenuto del contratto di cessione; la Corte non vi attribuisce un autonomo rilievo decisivo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non indispensabilità della forma scritta ai fini probatori della cessione; la Corte ribadisce che la prova del negozio di cessione può avvenire con ogni mezzo, ma non con la sola dichiarazione unilaterale della cessionaria se la cessione è contestata.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ne trae un principio autonomo, restando ferma la distinzione tra esistenza del contratto di cessione e prova dell’inclusione dello specifico credito nel perimetro ceduto.
L’onere della prova della propria legittimazione sostanziale grava sulla parte che si afferma cessionaria del credito, specie quando la controparte contesti l’esistenza o l’oggetto della cessione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze sono state incardinate come violazioni di legge, ma la Corte osserva che la censura sulla valutazione in fatto della prova della cessione avrebbe dovuto essere prospettata, se del caso, come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte evidenzia che la ricorrente non ha correttamente censurato l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale, limitandosi a dedurre violazioni di legge.
La curatela può costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo e contestare la legittimazione del creditore opponente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non basta, da sola, a provare l’esistenza del contratto di cessione quando la controparte ne contesti specificamente il trasferimento.
- Occorre distinguere tra prova dell’esistenza della cessione e prova dell’inclusione del singolo credito nel blocco ceduto: la Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente per la seconda, solo se il credito è individuabile con precisione e non è contestata l’esistenza del negozio traslativo.
- Se il debitore ceduto o la curatela fallimentare contestano la titolarità attiva, la cessionaria ha l’onere di fornire prova della propria legittimazione sostanziale; la mera dichiarazione della parte interessata non è sufficiente.
- La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto può essere rilevata d’ufficio dal giudice quando risulti dagli atti di causa.
- Quando la controversia attiene alla valutazione delle prove sulla cessione, una doglianza formulata come violazione di legge non può sostituire la specifica censura sul vizio di motivazione nei limiti del controllo di legittimità.
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