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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39802/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per l'anno d'imposta 2008, deducendo in origine la nullità della cartella per omessa preventiva comunicazione di irregolarità e mancato accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997. Dopo la decisione di merito della CTR, egli ha poi proposto ulteriore ricorso per cassazione avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che il diniego fosse inammissibile perché notificato oltre il termine perentorio del 31 luglio 2020 e senza il rispetto delle modalità di notificazione previste per gli atti processuali. La Corte ha ritenuto decisiva la tardiva notificazione del diniego, avvenuta solo il 4 dicembre 2020, e ha considerato quindi validamente perfezionata la definizione agevolata della lite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ha ritenuto inefficace il provvedimento dell'Ufficio perché notificato oltre il termine perentorio previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo la controversia definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato dal contribuente come base della preventiva comunicazione di irregolarità e della definizione agevolata in relazione alla cartella impugnata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel giudizio di merito per affermare che, nei controlli automatizzati, il controllo è documentale e non comporta margini interpretativi tali da imporre contraddittorio preventivo.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Citato quanto alla facoltà dell'Agenzia di partecipare all'eventuale udienza di discussione senza controricorso tempestivo.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    Norma invocata dal contribuente per presentare istanza di definizione agevolata della controversia tributaria.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018

    La Corte ha valorizzato il termine perentorio per la notificazione del diniego di definizione agevolata, ritenendo che la sua inosservanza comporti il perfezionamento della definizione.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    Richiamato in relazione all'istanza di trattazione della controversia presentata dall'Ufficio; la Corte l'ha ritenuta priva di effetti dopo il perfezionamento della definizione.

  • artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018

    La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata della controversia si perfezioni se il diniego dell'Ufficio non viene notificato nel termine perentorio previsto dalla legge.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la notifica del diniego dovesse seguire le regole delle notificazioni processuali del processo tributario.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario.

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente, per il tramite dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, quale disciplina generale delle notificazioni.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi del d.l. n. 119/2018, il diniego dell'istanza di definizione deve essere notificato entro il termine perentorio stabilito dalla legge; la notificazione tardiva rende inefficace il diniego e comporta il perfezionamento della definizione agevolata.
  • Quando la definizione agevolata si è validamente perfezionata per mancata tempestiva notificazione del diniego, il giudizio relativo alla controversia originaria si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • L'istanza dell'Ufficio di trattazione della controversia perde efficacia se interviene il perfezionamento della definizione agevolata prima della sua utile produzione di effetti.
  • La disciplina processuale delle notificazioni richiamata dalle norme speciali del processo tributario è rilevante per stabilire la validità delle comunicazioni dell'Amministrazione in materia di definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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