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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24927 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Prescrizione - Rinuncia tacita del contribuente - Caratteri - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di liquidazione dell’imposta di successione, notificati il 18 luglio 2006 per complessivi 12.000 euro, relativi alla successione paterna apertasi il 16 giugno 1990. La contribuente aveva rinunciato all’eredità quando era minorenne; il 18 ottobre 2002 aveva revocato la rinuncia e accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Sosteneva che il credito tributario fosse prescritto, perché gli avvisi erano stati notificati oltre dieci anni dall’apertura della successione, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per la nomina di un curatore dell’eredità giacente. Con l’unico motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. La resistente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: poiché la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna era stata depositata il 21 dicembre 2009 e non notificata, il termine lungo, calcolato tenendo conto della sospensione feriale e della proroga per la scadenza cadente di sabato, era rispettato; rilevava, per la notificazione, la consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario il 7 febbraio 2011. Ha poi rigettato il ricorso nel merito. Ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla revoca della rinuncia all’eredità, individuata nella decisione impugnata nell’8 ottobre 2002, e che la successiva denuncia di successione, presentata il 16 aprile 2004 senza eccepire la prescrizione, costituisse rinuncia tacita alla prescrizione già maturata, anche se la contribuente ignorava che il termine fosse decorso o agiva per ragioni diverse. La decadenza dalla possibilità per l’Ufficio di liquidare l’imposta non eliminava inoltre l’obbligo di pagarla quando la dichiarazione fosse presentata volontariamente; la liquidazione era stata effettuata mediante avvisi notificati entro il termine applicabile. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. La pronuncia impugnata della Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Il termine di decadenza dal gravame di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi quarantasei giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

    Il termine lungo per impugnare si calcola secondo il calendario comune, aggiungendo al termine annuale i giorni di sospensione feriale; la scadenza che cade di sabato è prorogata al primo giorno non festivo.

  • Art. 155 c.p.c.

    Il termine di decadenza dal gravame di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi quarantasei giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

    Per il computo dei termini processuali annuali si considera la corrispondente data del calendario e si applicano le regole di computo dei giorni e la proroga della scadenza al primo giorno non festivo.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Il termine di decadenza dal gravame di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi quarantasei giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

    La sospensione feriale interrompe il computo dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre; nel caso considerato, i 46 giorni di sospensione sono stati aggiunti al termine lungo d’impugnazione.

  • Art. 2946 c.c.

    Il credito tributario per la riscossione dell’imposta, una volta liquidata, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. Nel caso concreto, tuttavia, la contribuente ha rinunciato tacitamente a far valere la prescrizione già maturata.

  • Art. 2937 c.c.

    Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la presentazione della denuncia di successione, in epoca in cui sia ormai prescritto il credito del fisco, qualora non venga sollevata l'eccezione di prescrizione, costituisce comportamento univocamente qualificabile come oggettivamente incompatibile con la volontà di volersi avvalere della causa estintiva della pretesa fiscale atteso che, in base all'art. 2937 c.c., sussiste una incompatibilità assoluta fra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, essendo insita nel detto comportamento, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata e di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto.

    La rinuncia alla prescrizione può essere tacita: occorre una condotta incompatibile in modo univoco con la volontà di avvalersene. La presentazione volontaria della denuncia di successione, senza eccepire la prescrizione, integra tale condotta; non rilevano l’ignoranza della prescrizione maturata o le ragioni soggettive che hanno indotto a presentare la denuncia.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 34

    L'imposta di successione è suscettibile di essere liquidata, se la dichiarazione di successione è stata presentata, mediante lo specifico atto costituito dall'avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicchè alla notifica di quest'ultima non si applica il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 637 del 1972, art. 34.

    Quando la dichiarazione di successione è presentata, la liquidazione dell’imposta avviene con l’avviso di liquidazione; la cartella di pagamento è invece strumento di riscossione. Il termine decadenziale previsto per la liquidazione non si applica alla notifica della cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 34, comma 2

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione.

    La decadenza dell’Amministrazione per omessa dichiarazione non cancella l’imposta quando il contribuente presenta volontariamente la dichiarazione: resta possibile la riscossione del tributo.

Massime di principio

  • La prescrizione già maturata può essere rinunciata anche tacitamente. La condotta deve però risultare oggettivamente e univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione; nel caso deciso, tale condotta era la presentazione volontaria della denuncia di successione senza eccepire la prescrizione.
  • La rinuncia tacita non dipende dalla consapevolezza del contribuente che la prescrizione sia maturata, né dalle sue motivazioni personali: conta il significato oggettivo della condotta.
  • Per valutare la prescrizione di un credito tributario occorre individuare quando il diritto poteva essere fatto valere e distinguere la fase di liquidazione da quella di riscossione. Nel caso concreto, la Corte ha assunto come decorrenza la revoca della rinuncia all’eredità e ha considerato la successiva denuncia come rinuncia alla prescrizione.
  • La decadenza dell’Amministrazione dai termini per liquidare non equivale automaticamente all’estinzione dell’obbligazione tributaria: secondo la regola applicata, la presentazione volontaria della dichiarazione non dispensa dal pagamento dell’imposta.
  • Ai fini della tempestività della notificazione di un’impugnazione, rileva il momento in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario; il computo del termine lungo deve inoltre considerare la sospensione feriale e le regole sulla proroga della scadenza cadente di sabato.

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