Cassazione Civile, Ordinanza n. 34494/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2005 nei confronti di un tassista operante a Firenze, rideterminando i ricavi e il reddito d'impresa ai fini IRPEF e IRAP sulla base di un accertamento analitico-induttivo. L'Ufficio assumeva l'inattendibilità del ricavo giornaliero dichiarato valorizzando, tra gli altri elementi, il costo medio di una corsa, la lunghezza media delle corse e soprattutto il dato della percorrenza media unitaria di 3,2 km, desunto da un comunicato del Comune di Firenze. Il contribuente impugnava l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, otteneva l'accoglimento in appello con annullamento dell'accertamento. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso valore presuntivo al dato della percorrenza media di 3,2 km, confondendo i requisiti della prova presuntiva; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla rideterminazione del reddito fondata sugli altri elementi indiziari dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia perché l'accoglimento dell'appello del contribuente implicava la contestazione dell'intero avviso di accertamento e dunque la decisione della CTR copriva, in sostanza, la domanda proposta. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo, osservando che il dato della percorrenza media di 3,2 km, ricavato da un comunicato stampa del Comune di Firenze, non costituiva un elemento presuntivo attendibile, essendo privo di specifica valenza scientifica e caratterizzato da margini di aleatorietà. La pronuncia d'appello è stata quindi confermata. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito, ma richiede presupposti applicativi e presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso concreto non risultavano integrati dal mero dato della percorrenza media desunto dal comunicato comunale.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Norma richiamata quale base dell'accertamento; la Corte conferma che l'applicazione richiede una base indiziaria attendibile, non soddisfatta dal dato statistico empirico contestato.
La Corte ribadisce che la prova presuntiva deve fondarsi su elementi idonei a consentire un'inferenza logica attendibile; il dato contestato non aveva tali requisiti.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto l'esame di una censura; non quando la decisione sia compatibile con il rigetto implicito o con una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per la dedotta violazione di legge sostanziale in tema di accertamento tributario e presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per la denunciata nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni richiede elementi di fatto seri, attendibili e logicamente controllabili; un dato empirico tratto da una fonte priva di adeguato vaglio scientifico può essere ritenuto insufficiente.
- La mera provenienza di un dato da un ente territoriale non ne garantisce, di per sé, l'attendibilità probatoria, specie se il dato deriva da un comunicato stampa e non da un provvedimento o da un'indagine formalizzata.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello, accogliendo la domanda di parte, si ponga su una linea decisionale incompatibile con la pretesa dell'altra parte e sostanzialmente definisca l'intera controversia.
- Per giustificare un accertamento fondato su presunzioni occorrono gravi incongruenze della contabilità o del reddito dichiarato; la base indiziaria deve essere in sé affidabile e non meramente aleatoria.
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