Cassazione Civile, Ordinanza n. 33864/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno d'imposta 2007. La contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo grado; in appello, la commissione regionale respingeva il gravame dell'Ufficio, ritenendo che la rettifica operata dall'Amministrazione concernesse in realtà le rimanenze finali del 2006 e che, poiché tali rimanenze costituiscono componenti positivi di reddito del 2006 e componenti negativi dell'anno successivo, la pretesa integrasse una indebita duplicazione d'imposta. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 22, 109 e 163 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che il controllo era stato effettuato nel novembre 2007 e non poteva quindi riguardare il 2006; aggiungeva che il giudice tributario non avrebbe potuto estendere il proprio sindacato ad annualità diverse da quella indicata nell'avviso, in ragione dell'autonomia dei periodi d'imposta e della natura impugnatoria del processo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, osservando che la Commissione regionale si era attenuta ai principi in tema di imputazione temporale dei componenti di reddito d'impresa e di divieto di doppia imposizione. In particolare, ha condiviso la lettura secondo cui il controllo eseguito nel corso del 2007 non poteva che riferirsi al 2006, non essendo ancora concluso il 2007 al momento dell'accertamento, e ha ritenuto corretta la conclusione circa la duplicazione fiscale derivante dalla medesima posta considerata per il 2006 e poi riflessa sul 2007. La Corte ha inoltre precisato che la doglianza, pur formalmente proposta come violazione di legge, tendeva in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale evocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta in sostanza contro l'accertamento di fatto.
artt. 7, 22, 109 e 163 del d.P.R. n. 917 del 1986
sono le disposizioni invocate dall'Agenzia in tema di reddito d'impresa e imputazione temporale dei componenti reddituali; la Corte ha ribadito che il criterio di competenza è inderogabile.
richiamato per affermare che l'azione di rimborso per evitare la doppia imposizione è proponibile nei limiti della prescrizione, a partire dal giudicato sul recupero dei costi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, il criterio di competenza temporale per l'imputazione dei componenti negativi è inderogabile: il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui dedurre un costo per convenienza fiscale.
- L'applicazione del criterio di competenza non determina di per sé una doppia imposizione; se la medesima posta è stata effettivamente tassata due volte, il contribuente deve attivare i rimedi ordinamentali, in particolare dichiarazione integrativa e azione di rimborso, nei limiti della prescrizione.
- Il giudice tributario, quando valuta la legittimità di un accertamento riferito a un periodo d'imposta, può verificare la corretta riferibilità temporale della rettifica anche in rapporto a esercizi contigui, senza che ciò comporti violazione del principio di autonomia dei periodi d'imposta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché la Cassazione non può riesaminare il merito della ricostruzione operata dai giudici di merito.
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