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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7259 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto decaduta la richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 1996, presentata il 16 novembre 2004. La ricorrente ha denunciato l'errata applicazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2, sostenendo che il credito IVA era stato esposto nella dichiarazione annuale e che, pertanto, non era soggetto al termine biennale di decadenza previsto per le istanze di rimborso non riconducibili alle ipotesi ordinarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della società contro il diniego del rimborso. Ha stabilito che, quando il credito IVA è esposto nella dichiarazione, il contribuente non deve compiere ulteriori adempimenti costitutivi del diritto: l'istanza di rimborso rende il credito esigibile e avvia il procedimento di pagamento. Il credito è quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro oltre accessori e 190 euro per spese; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30

    Disciplina le ipotesi ordinarie di rimborso del credito IVA. La CTR aveva ritenuto che, al di fuori di tali ipotesi, si applicasse il termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992; la Cassazione ha invece escluso tale applicazione quando il credito è stato regolarmente esposto in dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Prevede un termine biennale di decadenza per determinate domande di rimborso. Secondo la Cassazione, tale termine non si applica al credito IVA già indicato nella dichiarazione, perché l'istanza di rimborso non costituisce il diritto al credito, ma ne determina soltanto l'esigibilità.

  • Art. 2946 c.c.

    La sentenza richiama il principio per cui il credito IVA esposto in dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché al termine biennale di decadenza.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale posta a fondamento della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge formulata dalla società ricorrente.

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria della società nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando un credito IVA è stato regolarmente esposto nella dichiarazione annuale, il diritto al rimborso non nasce dalla successiva istanza: l'istanza serve a rendere il credito esigibile e ad avviare il procedimento di pagamento.
  • Per i crediti IVA dichiarati, in linea generale, non si applica il termine biennale di decadenza previsto per le istanze di rimborso residuali, ma il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • Prima di contestare la tardività di una richiesta di rimborso, occorre verificare se il credito era già stato indicato nella dichiarazione e se l'Amministrazione disponeva degli elementi necessari per effettuare i controlli.
  • La regola non esclude la necessità di rispettare gli adempimenti dichiarativi e probatori previsti dalla disciplina IVA: riguarda il diverso problema del termine applicabile alla richiesta di pagamento di un credito già risultante dalla dichiarazione.
  • In caso di diniego fondato esclusivamente sul decorso del termine biennale, il contribuente può contestare il diniego sostenendo che il credito dichiarato è soggetto alla prescrizione decennale, purché il credito non sia stato contestato o rettificato per altri motivi.

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