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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25930/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunta mancata necessità di accertare lo status di clandestinità dei migranti cui l'imputato avrebbe favorito l'ingresso; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta valutazione errata e parcellizzata delle intercettazioni e assenza di prove certe del contributo causale dell'imputato nei singoli episodi contestati; 3) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte d'appello avrebbe negato le attenuanti basandosi sul silenzio e la mancata collaborazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella maggior parte dei profili: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo è stato ritenuto infondato, confermando la valutazione complessiva e sistemica delle prove da parte dei giudici di merito (doppia conforme). Tuttavia il terzo motivo è stato accolto limitatamente al punto sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata è stata annullata per quel profilo e il procedimento è rinviato al giudice di merito per nuovo esame relativo al riconoscimento delle attenuanti, alla luce del principio per cui il silenzio o la mancata confessione non possono da soli giustificare il rigetto delle attenuanti. Nel resto il provvedimento di merito è confermato (pena confermata per il capo contestato: 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di 140.000 euro).

Norme richiamate

  • T.U. Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), art. 12

    art. 12, comma 3, lett. a) b) d), 3-bis, 3-ter lett. b) d)

    La condotta di promozione, organizzazione e direzione del trasporto di cittadini stranieri irregolari è qualificata come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha valutato l'insieme degli elementi probatori per ritenere che i soggetti fossero irregolari e che l'imputato avesse un ruolo operativo nella filiera

  • Codice penale, art. 110

    Rilevanza del concorso nella commissione del reato (contributi di più soggetti): la Corte ha ritenuto provato il concorso di più persone e la ripartizione di ruoli nella 'filiera' del favoreggiamento

  • Codice penale, art. 81 comma 2

    art. 81, comma secondo cod. pen.

    Norma relativa alla punibilità e cumulabilità delle circostanze aggravanti/attenuanti nella determinazione della pena; richiamata nel contesto della definizione della pena

  • Legge n. 146/2006, art. 4

    art. 4 legge n. 146 del 2006

    Richiamata come fonte normativa collegata alle aggravanti per delitti commessi nell'ambito di organizzazioni criminali transnazionali; la Corte ha considerato l'operatività di un gruppo criminale organizzato

  • Codice penale, art. 133

    Regola i criteri per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti generiche; la Corte di cassazione ha stabilito che il silenzio o la mancata confessione non possono di per sé giustificare il diniego delle attenuanti generiche

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nell'ambito dei motivi di cassazione: il ricorso è stato riassunto nei limiti di tale disposizione e alcuni motivi sono stati esaminati entro quei limiti

  • Normativa procedurale su trattazione orale (d.l. 28/10/2020 n.137 e novellazioni)

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito e richiamato dalle successive disposizioni

    Riferimento procedurale alla richiesta di trattazione orale: la richiesta è stata formulata tempestivamente e la trattazione si è svolta in udienza

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni e delle prove deve essere compiuta in modo complessivo e non 'atomistico': singoli elementi deboli possono assumere valore probatorio se contestualizzati nell'insieme del compendio probatorio
  • Non è sempre necessario che il giudice accerti lo status di clandestinità migrante per ciascun individuo se l'insieme degli elementi dimostra in modo univoco la presenza irregolare e il modus operandi volto al transito illegale
  • Il consenso o l'assenza di contatti diretti documentati non esclude automaticamente la responsabilità se emergono collegamenti stabili e ruoli ripetuti nell'organizzazione (doppia conforme valorizza la sintesi tra primo grado e appello)
  • Il ricorso per cassazione è limitato nei motivi e non può essere usato per riequilibrare valutazioni di merito: la Corte di legittimità verifica l'illogicità manifesta o violazioni di diritto, non la valutazione puntuale delle prove
  • Il diritto di difesa e il diritto al silenzio escludono che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia automatica conseguenza del non collaborare o del non confessare; il giudice di merito non può basare esclusivamente su questo rifiuto il diniego delle attenuanti

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