Cassazione Penale, Sentenza n. 25930/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunta mancata necessità di accertare lo status di clandestinità dei migranti cui l'imputato avrebbe favorito l'ingresso; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta valutazione errata e parcellizzata delle intercettazioni e assenza di prove certe del contributo causale dell'imputato nei singoli episodi contestati; 3) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte d'appello avrebbe negato le attenuanti basandosi sul silenzio e la mancata collaborazione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella maggior parte dei profili: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo è stato ritenuto infondato, confermando la valutazione complessiva e sistemica delle prove da parte dei giudici di merito (doppia conforme). Tuttavia il terzo motivo è stato accolto limitatamente al punto sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata è stata annullata per quel profilo e il procedimento è rinviato al giudice di merito per nuovo esame relativo al riconoscimento delle attenuanti, alla luce del principio per cui il silenzio o la mancata confessione non possono da soli giustificare il rigetto delle attenuanti. Nel resto il provvedimento di merito è confermato (pena confermata per il capo contestato: 4 anni e 8 mesi di reclusione e multa di 140.000 euro).
Norme richiamate
T.U. Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), art. 12
art. 12, comma 3, lett. a) b) d), 3-bis, 3-ter lett. b) d)
La condotta di promozione, organizzazione e direzione del trasporto di cittadini stranieri irregolari è qualificata come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha valutato l'insieme degli elementi probatori per ritenere che i soggetti fossero irregolari e che l'imputato avesse un ruolo operativo nella filiera
Codice penale, art. 110
Rilevanza del concorso nella commissione del reato (contributi di più soggetti): la Corte ha ritenuto provato il concorso di più persone e la ripartizione di ruoli nella 'filiera' del favoreggiamento
Codice penale, art. 81 comma 2
art. 81, comma secondo cod. pen.
Norma relativa alla punibilità e cumulabilità delle circostanze aggravanti/attenuanti nella determinazione della pena; richiamata nel contesto della definizione della pena
Legge n. 146/2006, art. 4
art. 4 legge n. 146 del 2006
Richiamata come fonte normativa collegata alle aggravanti per delitti commessi nell'ambito di organizzazioni criminali transnazionali; la Corte ha considerato l'operatività di un gruppo criminale organizzato
Codice penale, art. 133
Regola i criteri per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti generiche; la Corte di cassazione ha stabilito che il silenzio o la mancata confessione non possono di per sé giustificare il diniego delle attenuanti generiche
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nell'ambito dei motivi di cassazione: il ricorso è stato riassunto nei limiti di tale disposizione e alcuni motivi sono stati esaminati entro quei limiti
Normativa procedurale su trattazione orale (d.l. 28/10/2020 n.137 e novellazioni)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito e richiamato dalle successive disposizioni
Riferimento procedurale alla richiesta di trattazione orale: la richiesta è stata formulata tempestivamente e la trattazione si è svolta in udienza
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e delle prove deve essere compiuta in modo complessivo e non 'atomistico': singoli elementi deboli possono assumere valore probatorio se contestualizzati nell'insieme del compendio probatorio
- Non è sempre necessario che il giudice accerti lo status di clandestinità migrante per ciascun individuo se l'insieme degli elementi dimostra in modo univoco la presenza irregolare e il modus operandi volto al transito illegale
- Il consenso o l'assenza di contatti diretti documentati non esclude automaticamente la responsabilità se emergono collegamenti stabili e ruoli ripetuti nell'organizzazione (doppia conforme valorizza la sintesi tra primo grado e appello)
- Il ricorso per cassazione è limitato nei motivi e non può essere usato per riequilibrare valutazioni di merito: la Corte di legittimità verifica l'illogicità manifesta o violazioni di diritto, non la valutazione puntuale delle prove
- Il diritto di difesa e il diritto al silenzio escludono che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia automatica conseguenza del non collaborare o del non confessare; il giudice di merito non può basare esclusivamente su questo rifiuto il diniego delle attenuanti
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