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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due ricorsi in cassazione. Primo: genericamente lamentata la mancata motivazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Secondo: censura di violazione di norma incriminatrice e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità, con la prospettazione che lo stupefacente era stato trovato in un'autovettura intestata al nonno e utilizzata da più persone, perciò il ricorrente non sarebbe stato consapevole della presenza delle dosi (sarebbero state occultate a sua insaputa); si contesta inoltre che non fosse stata provata un'attività di cessione. Infine, censura del diniego delle circostanze attenuanti (artt. 62-bis e 133 c.p.) e dell'eccessività della pena rispetto al modesto quantitativo di stupefacente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo è stato giudicato generico per il richiamo astratto all'art. 129 c.p.p. senza indicare elementi concretamente trascurati. Il secondo è stato ritenuto mera contestazione dei fatti e della valutazione probatoria dei giudici di merito, privo di elementi puntuali tali da dimostrare carenza motivazionale su punti decisivi; la Corte ha condiviso la valutazione circa l'attendibilità della dichiarazione spontanea del ricorrente che ammetteva l'uso dell'autovettura e ha ritenuto non provata l'ipotesi che lo stupefacente fosse stato occultato a sua insaputa. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio per le modalità di occultamento e la suddivisione in dosi, e motivato il diniego delle attenuanti generiche e la scelta sanzionatoria (pena prossima al minimo edittale). Per l'inammissibilità è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Il reato di illecita detenzione di stupefacenti è stato applicato in relazione al rinvenimento di più dosi e modalità di occultamento; la Corte di merito ha ritenuto la destinazione allo spaccio.

  • art. 129 c.p.p.

    La normativa sulle cause di non punibilità è stata richiamata dal ricorrente ma la Corte ha osservato che il richiamo era generico e non accompagnato da elementi che dimostrassero il mancato esame da parte dei giudici di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    La disposizione sulle circostanze attenuanti generiche è stata oggetto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non emergessero elementi positivi per la concessione delle attenuanti.

  • art. 133 c.p.

    La normativa sulla determinazione della pena è stata applicata dai giudici di merito che hanno fissato una pena prossima al minimo edittale, valutata congrua dalla Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che, in caso di inammissibilità non colposa, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato disponendo il versamento di 3.000,00 euro.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte ha verificato l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e comunque applicato la sanzione prevista.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono contenere censure specifiche e puntuali: il richiamo generico a una norma senza indicare in quali parti della motivazione sia stato omesso l'esame è motivo di inammissibilità.
  • La mera contrapposizione alle risultanze di fatto e alla valutazione probatoria operata dai giudici di merito, senza proporre elementi nuovi o vizi logico-giuridici precisi, non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità.
  • Quando lo stupefacente è trovato occultato nel veicolo utilizzato dall'imputato e risulta suddiviso in dosi, i giudici possono ritenere provata la destinazione allo spaccio sulla base delle modalità di occultamento e confezionamento.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato che ammettono l'uso del veicolo possono avere efficacia probatoria significativa se non smentite da elementi concreti che prospettino un occultamento a insaputa.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o di una riduzione della pena è necessario far emergere elementi positivi e concreti che giustifichino una valutazione mitigatoria rispetto alla valutazione dei giudici di merito.
  • La presentazione di ricorsi inammissibili può comportare l'addebito delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto la difesa deve calibrarne la fondatezza e la specificità.

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