Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi in cassazione. Primo: genericamente lamentata la mancata motivazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Secondo: censura di violazione di norma incriminatrice e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità, con la prospettazione che lo stupefacente era stato trovato in un'autovettura intestata al nonno e utilizzata da più persone, perciò il ricorrente non sarebbe stato consapevole della presenza delle dosi (sarebbero state occultate a sua insaputa); si contesta inoltre che non fosse stata provata un'attività di cessione. Infine, censura del diniego delle circostanze attenuanti (artt. 62-bis e 133 c.p.) e dell'eccessività della pena rispetto al modesto quantitativo di stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo è stato giudicato generico per il richiamo astratto all'art. 129 c.p.p. senza indicare elementi concretamente trascurati. Il secondo è stato ritenuto mera contestazione dei fatti e della valutazione probatoria dei giudici di merito, privo di elementi puntuali tali da dimostrare carenza motivazionale su punti decisivi; la Corte ha condiviso la valutazione circa l'attendibilità della dichiarazione spontanea del ricorrente che ammetteva l'uso dell'autovettura e ha ritenuto non provata l'ipotesi che lo stupefacente fosse stato occultato a sua insaputa. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio per le modalità di occultamento e la suddivisione in dosi, e motivato il diniego delle attenuanti generiche e la scelta sanzionatoria (pena prossima al minimo edittale). Per l'inammissibilità è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Il reato di illecita detenzione di stupefacenti è stato applicato in relazione al rinvenimento di più dosi e modalità di occultamento; la Corte di merito ha ritenuto la destinazione allo spaccio.
La normativa sulle cause di non punibilità è stata richiamata dal ricorrente ma la Corte ha osservato che il richiamo era generico e non accompagnato da elementi che dimostrassero il mancato esame da parte dei giudici di merito.
La disposizione sulle circostanze attenuanti generiche è stata oggetto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non emergessero elementi positivi per la concessione delle attenuanti.
La normativa sulla determinazione della pena è stata applicata dai giudici di merito che hanno fissato una pena prossima al minimo edittale, valutata congrua dalla Cassazione.
Prevede che, in caso di inammissibilità non colposa, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato disponendo il versamento di 3.000,00 euro.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione ai presupposti per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte ha verificato l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e comunque applicato la sanzione prevista.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono contenere censure specifiche e puntuali: il richiamo generico a una norma senza indicare in quali parti della motivazione sia stato omesso l'esame è motivo di inammissibilità.
- La mera contrapposizione alle risultanze di fatto e alla valutazione probatoria operata dai giudici di merito, senza proporre elementi nuovi o vizi logico-giuridici precisi, non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità.
- Quando lo stupefacente è trovato occultato nel veicolo utilizzato dall'imputato e risulta suddiviso in dosi, i giudici possono ritenere provata la destinazione allo spaccio sulla base delle modalità di occultamento e confezionamento.
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato che ammettono l'uso del veicolo possono avere efficacia probatoria significativa se non smentite da elementi concreti che prospettino un occultamento a insaputa.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o di una riduzione della pena è necessario far emergere elementi positivi e concreti che giustifichino una valutazione mitigatoria rispetto alla valutazione dei giudici di merito.
- La presentazione di ricorsi inammissibili può comportare l'addebito delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto la difesa deve calibrarne la fondatezza e la specificità.
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